31 MAGGIO 2017 come termine ultimo per effettuare la pre-registrazione tardiva di una sostanza phase-in.
Ricordiamo che il 31 maggio 2017 è l’ultimo giorno possibile per effettuare una pre-registrazione tardiva di una sostanza phase-in.
Una sostanza è phase-in (ovvero soggetta a regime transitorio) se soddisfa la definizione data dal REACH nell’art. 3.20. Per queste sostanze il Reg. REACH ha previsto uno speciale periodo transitorio, suddiviso in tre date, per la loro registrazione. Il 31 maggio 2018 è la terza ed ultima scadenza per registrare sostanze phase-in fabbricate o importate in quantitativi tra 1-100 tonn/anno.
Se oggi si inizia a fabbricare e/o importare una sostanza phase-in in quantitativi tra 1-100 tonn/anno è possibile registrarla il 31 maggio 2018 solo se si effettua una pre-registrazione tardiva entro e non oltre il 31 maggio 2017.
Chi effettua in tempo la pre-registrazione tardiva non è costretto ad interrompere le attività appena intraprese con la sostanza di proprio interesse.
Poniamo l’attenzione sul fatto che se non si sfrutta l’opportunità data dalla pre-registrazione tardiva, dal 1° giugno 2017 sarà necessario compiere accertamenti (inquiry) preliminari presso l’ECHA.
Una sostanza è phase-in (ovvero soggetta a regime transitorio) se soddisfa la definizione data dal REACH nell’art. 3.20. Per queste sostanze il Reg. REACH ha previsto uno speciale periodo transitorio, suddiviso in tre date, per la loro registrazione. Il 31 maggio 2018 è la terza ed ultima scadenza per registrare sostanze phase-in fabbricate o importate in quantitativi tra 1-100 tonn/anno.
Se oggi si inizia a fabbricare e/o importare una sostanza phase-in in quantitativi tra 1-100 tonn/anno è possibile registrarla il 31 maggio 2018 solo se si effettua una pre-registrazione tardiva entro e non oltre il 31 maggio 2017.
Chi effettua in tempo la pre-registrazione tardiva non è costretto ad interrompere le attività appena intraprese con la sostanza di proprio interesse.
Poniamo l’attenzione sul fatto che se non si sfrutta l’opportunità data dalla pre-registrazione tardiva, dal 1° giugno 2017 sarà necessario compiere accertamenti (inquiry) preliminari presso l’ECHA.
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