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Pubblicato il X ATP al CLP (Reg. (UE) 2017/776)

Il 5 maggio 2017 sulla G.U.C.E. Serie L 116 è stato pubblicato il Reg. (UE) 2017/776 che adegua il CLP al progresso tecnico (ATP) per la decima volta.

Questo nuovo ATP comporta un restyling dell’All. VI del CLP, il quale viene ripulito di tutti i riferimenti legali al precedente quadro normativo in materia di sostanze e miscele pericolose e aggiornato con i valori armonizzati di stima della tossicità acuta (STA).

In base a tale premessa, l’All. VI del CLP sarà modificato come di seguito indicato:
  • Soppressione dei riferimenti relativi alla classificazione armonizzata delle sostanze secondo la Dir. 67/548/CEE (direttiva sostanze pericolose – DSP)
Tale modifica è stata ritenuta necessaria per motivi di coerenza dal momento che la tabella 3.2 dell'All. VI, la quale elenca le sostanze pericolose classificate ed etichettate in maniera armonizzata secondo i criteri previsti dalla DSP, dal 1° giugno 2017 è abrogata.

Ne consegue che la tabella 3.1 dell'all. VI del regolamento (CE) diventerà la tabella 3 e pertanto vengono dunque modificati tutti i riferimenti alla tab. 3.1
  • Soppressione dei riferimenti alle Direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE
Questa modifica nasce da fatto che tali Direttive sono state abrogate dal 1° giugno 2015, e a decorrere dal 1° giugno 2017 il regolamento CLP sarà l’unica normativa di riferimento per classificare ed etichettare sostanze e miscele. Per queste ultime tale data corrisponde anche alla fine del periodo transitorio. Pertanto, per motivi di coerenza, i riferimenti a tali direttive nella parte introduttiva e nelle parti 1 e 3 dell'allegato VI vengono soppressi simultaneamente alle modifiche riguardanti i riferimenti alle tabelle 3.1 e 3.2 del medesimo allegato.
  • Inclusione di valori armonizzati delle stime di tossicità acuta (STA)
Nell’elenco di voci dell’All. VI verranno inseriti i valori di STA armonizzati in conformità a quanto stabilito dall’art. 37 del CLP. L’introduzione di questi valori ha il duplice scopo di agevolare l’armonizzazione della classificazione delle miscele da un lato, e fornire, dall’altro, un supporto alle autorità preposte all’attuazione del regolamento CLP.

Tali valori vengono quindi aggiunti nella penultima colonna della tabella 3.1 All. VI - Parte 3 e dovranno anche essere indicati nei pareri e nelle decisioni riguardanti la classificazione armonizzata.

Il Reg. 2017/776 si applica a decorrere dal 1° dicembre 2018.

Tuttavia le disposizioni stabilite dal punto 1), lettere a), b), d), e), f), g), h), i) e j) del punto 2) e le lettere a) e b) del punto 3) dovranno essere applicate a partire dal 1° giugno 2017 in quanto, come già evidenziato sopra, da tale data il Reg. CLP sarà l’unico strumento normativo in materia di classificazione ed etichettatura di sostanze e miscele pericolose.
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