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Sicurezza prodotto

Proposta di modifiche alle classificazioni armonizzate delle sostanze Bronopol, 1,3-difenilguanidina, 2-amino-2-metilpropanolo

Spagna, Francia ed Austria hanno proposto delle modifiche alle classificazioni armonizzate delle sostanze Bronopol, 1,3-difenilguanidina, 2-amino-2-metilpropanolo aggravandone la pericolosità ai sensi del Reg. 1272/2008 (CLP)

Spagna, Francia ed Austria hanno proposto di recare modifica all’Allegato VI del Reg. 1272/2008, Allegato che racchiude tutte le classificazioni ed elementi di etichettatura delle sostanze armonizzate.

Tali modifiche riguardano sostanze già presenti all’interno dell’Allegato per le quali questi paesi ritengono di doverne aumentare la pericolosità introducendo nuove classi di pericolo o modificando quelle esistenti.

In particolare, la Spagna ha proposto una modifica riguardo la classificazione armonizzata della sostanza Bronopol avente INDEX 603-085-00-8, molto utilizzata nel mondo biocida. Oltre alle classificazioni Skin Irrit. 2 H315, Eye Dam. 1 H318, STOT SE 3 H335 e Aquatic Acute 1 H400 (Fattore M=10), questo paese propone l’aggiunta della classificazione Aquatic Chronic 1 H410 (Fattore M=10) ed una modifica inerente alla classe di pericolo Acute Tox. La proposta è quella di attribuire al Bronopol le classi Acute Tox. 3 H301 ed Acute Tox. 3 H331, eliminando la classe Acute Tox 4* H302 e la possibilità di decidere, quindi, quale categoria attribuire alla proprietà di tossicità acuta per via orale della sostanza.

La Francia, invece, propone di rivedere la classificazione della sostanza 1,3-difenilguanidina avente INDEX 612-149-00-4. La sostanza risulta armonizzata, tra gli altri pericoli, come Skin Irrit. 2 H315, STOT SE 3 H335 e Aquatic Chronic 2 H411 e Repr. 2 H361f. Questo paese vuole introdurre la classificazione Skin Sens. 1 H317 e proporre un aggravamento di altri due pericoli per la salute. Il primo riguarda la proprietà di tossicità acuta per via orale: se le modifiche proposte verranno accolte questa sostanza vedrà cambiare la propria classificazione Acute Tox passando dalla categoria 4 (H302) alla 3 (H301). Inoltre, si vedrebbe anche un cambiamento inerente all’irritazione/corrosione oculare passando dalla classificazione Eye Irrit. 2 H319 a Eye Dam. 1 H318.

Infine, l’ultima proposta proviene dall’Austria, la quale sostiene la necessità di aggiungere alla sostanza 2-amino-2-metilpropanolo avente INDEX 603-070-00-6 e armonizzata come Skin Irrit. 2 H315, Eye Irrit. 2 H319 e Aquatic Chronic 3 H412, la proprietà di tossicità per il feto (Repr. 1B H360D).

Se le proposte di Francia, Spagna ed Austria verranno accettate, si dovrà provvedere all’aggiornamento delle Schede di Sicurezza di queste sostanze o di miscele contenenti queste sostanze ed eventualmente delle relative etichette e notifiche PCN. Attenzione particolare deve essere rivolta alla sostanza 2-amino-2-metilpropanolo in quanto, se identificata come tossica per la riproduzione di categoria 1B, avrebbe un impatto a livello di gestione del rischio chimico in azienda e potrebbe far scattare la restrizione 30 dell’Allegato XVII del Reg. 1907/2006 (REACH), una volta introdotta la sostanza nell’Appendice 5 o 6 del Reg.  REACH, vietando in questo modo la vendita al pubblico di questa sostanza in quanto tale o in quanto componente di un’altra sostanza o di una miscela.


Fonte: ECHA (1, 2 e 3)

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