Proposte di armonizzazione per tre sostanze
Nuove proposte di CLH per TOLPYRALATE, PROPAMOCARB HYDROCHLORIDE e TRANSFLUTHRIN
Sono attualmente in corso tre proposte di classificazione armonizzata per le seguenti sostanze:
- (RS)-1-{1-ethyl-4-[4-mesyl-3-(2-methoxyethoxy)-o-toluoyl]pyrazol-5-yloxy}ethyl methyl carbonate; tolpyralate (EC -; CAS 1101132-67-5)
- propyl [3-(dimethylamino)propyl]carbamate monohydrochloride; propamocarb hydrochloride (EC 247-125-9; CAS 25606-41-1)
- 2,3,5,6-tetrafluorobenzyl (1R,3S)-3-(2,2-dichlorovinyl)-2,2-dimethylcyclopropanecarboxylate; Transfluthrin (EC 405-060-5, CAS 118712-89-3)
Si ricorda che il processo di definizione di nuove classificazioni armonizzate o di modifica di quelle esistenti inizia con la dichiarazione di intenzione e successiva trasmissione ad ECHA del fascicolo per una classificazione e un’etichettatura armonizzate (CLH) da parte del proponente. Se il fascicolo viene ritenuto conforme e sufficientemente informativo, viene avviata la fase di consultazione pubblica. Conclusa questa fase, il fascicolo viene valutato dal RAC (Comitato per la Valutazione dei Rischi), il cui parere viene inviato alla Commissione Europea per la decisione.
Lo schema di definizione di una classificazione armonizzata è presentato di seguito:
Segue un commento per ciascuna delle sostanze citate, con particolare riferimento alla proposta effettuata e al posizionamento della proposta nello schema sopra riportato:
(RS)-1-{1-ethyl-4-[4-mesyl-3-(2-methoxyethoxy)-o-toluoyl]pyrazol-5-yloxy}ethyl methyl carbonate; TOLPYRALATE
La sostanza ad oggi non possiede una classificazione armonizzata. Attualmente è in corso la consultazione pubblica in merito alla seguente proposta di classificazione armonizzata inviata dall’Autorità competente del Regno Unito:
Carc. 2, H351 STOT RE 2, H373 Aquatic Acute 1, H400 Aquatic Acute 1, M-factor=10 Aquatic Chronic 1, H410 Aquatic Chronic 1, M-factor=100 |
La consultazione riguarda le seguenti classi di pericolo:
esplosività, solidi infiammabili, sostanze auto-riscaldanti, solidi comburenti e corrosivi sui metalli, pericoli per la salute (compreso il pericolo in caso di aspirazione), pericoli ambientali (ad esclusione del pericolo per lo strato di Ozono).
La sostanza viene impiegata come principio attivo in prodotti fitosanitari e come tale, secondo quanto previsto dall’Art. 36(2) del Reg. (CE) 1272/2008 (CLP), necessita di classificazione armonizzata.
Propyl [3-(dimethylamino)propyl]carbamate monohydrochloride; PROPAMOCARB HYDROCHLORIDE
La sostanza ad oggi non possiede una classificazione armonizzata. In data 26/04/2018 l’Autorità competente del Portogallo ha trasmesso il fascicolo (ancora in “Accordance check”, la fase finale del processo di comunicazione dell’Intenzione) contenente la seguente proposta di classificazione armonizzata:
Skin Sens 1B, H317 |
La sostanza viene impiegata come principio attivo in prodotti fitosanitari e come tale, secondo quanto previsto dall’Art. 36(2) del Reg. (CE) 1272/2008 (CLP), necessita di classificazione armonizzata.
2,3,5,6-tetrafluorobenzyl (1R,3S)-3-(2,2-dichlorovinyl)-2,2-dimethylcyclopropanecarboxylate; TRANSFLUTHRIN
La sostanza ad oggi possiede una classificazione armonizzata in quanto elencata nella Tabella 3 dell’All. VI al Reg. (CE) 1272/2008 (CLP). In data 01/05/2018 lo stato membro Olanda ha trasmesso il fascicolo (ancora in “Accordance check”, la fase finale del processo di comunicazione dell’Intenzione) contenente la proposta di modifica della classificazione armonizzata.
Segue il quadro della classificazione attuale e di quella proposta:
Classificazione attuale | Classificazione proposta |
Skin Irrit. 2,H315 Aquatic Acute 1, H400 Aquatic Chronic 1, H410 |
Acute Tox. 4, H302 Carc. 2, H351 STOT RE 2, H373 Aquatic Acute 1, H400 Aquatic Acute 1, M-factor=1000 Aquatic Chronic 1, H410 |
La nuova proposta riguarda quindi l’inserimento di nuove classi di pericolo (Acute Tox, Carc., STOT RE) e la definizione di nuovi fattori M restrittivi per la classe Aquatic Acute.
La sostanza viene impiegata principalmente come principio attivo biocida e come tale possedeva già una classificazione armonizzata (rif. Art. 36(2) del Reg. CLP).
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