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Sicurezza prodotto

Cancerogeni, Mutageni e Reprotossici nei cosmetici e classificazioni armonizzate ai sensi del Reg. 1272/2008 (CLP)

Il Regolamento Cosmetici ed il Regolamento CLP più vicini di quanto immaginiamo

È stato recentemente emanato il Regolamento (UE) 2023/1490 recante la modifica dell’allegato II del Regolamento Cosmetici (CE) n. 1223/2009, allegato nel quale è riportata la lista delle sostanze vietate nei prodotti cosmetici.

Ricordiamo alcune tra le sostanze incluse nell’allegato II e maggiormente note alle recenti cronache:

  • Teofillina (CAS  58-55-9): Repr. 1B;
  • Melammina (CAS 108-78-1): Carc. 2 e altre;
  • Cumene (CAS 98-82-8): Carc. 1B e altre;
  • Bisfenolo S (CAS 80-09-1): Repr. 1B.

Tali sostanze, infatti, hanno già colto l’attenzione di numerosi utilizzatori che le hanno viste includere nell’ 18esimo ATP (adeguamento al progresso tecnico) del regolamento CLP e le cui classificazioni armonizzate saranno in obbligo già dal prossimo 23 novembre.

Il riconoscimento di tali sostanze per pericoli quali CMR (cancerogeni, mutageni, tossici per la riproduzione) di categoria 1 o 2 con il 18esimo ATP non ha potuto che investire di conseguenza il Regolamento cosmetici che, all’articolo 15 vieta l’utilizzo, nei prodotti cosmetici, di sostanze CMR di categoria 1 A, 1B o 2 identificate tali ai sensi dell’allegato VI, parte 3, del regolamento (CE) n. 1272/2008 (CLP).

Spesso siamo portati a credere che dal momento in cui i prodotti cosmetici pronti all’uso e destinati all’utilizzatore finale siano esenti dall’ambito di applicazione del Reg. CLP, questi siano altresì molto lontani dalle disposizioni di tale regolamento. È al contrario evidente come, dal momento in cui le modifiche del Regolamento Cosmetici si basano sulle classificazioni delle sostanze come sostanze CMR ai sensi del Regolamento CLP, i due regolamenti siano strettamente correlati.

È dunque importante guardare all’assetto normativo europeo come una rete di normative interconnesse tra di loro, senza mai sottovalutare l’influenza che potrebbe avere una “nuova” disposizione, all’apparenza irrilevante, sulla conformità normativa dei prodotti che siamo quotidianamente abituati a gestire.
 

Fonte: Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

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