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Sicurezza prodotto

Modifica delle condizioni di approvazione della sostanza attiva Bifenthrin

Pubblicato il Regolamento di esecuzione (UE) 2018/291 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 540/2011

Con la pubblicazione del Regolamento di esecuzione (UE) 2018/291 (G.U.C.E. del 26 febbraio 2018) la commissione ha stabilito che le prove portate dall’applicant, a sostegno dell’attivo bifenthrin, non sono sufficienti a stabilirne la sicurezza dal punto di vista eco-tossicologico e a valutarne il potenziale di bioaccumulo e biomagnificazione in ambiente acquatico e terrestre.

Per tale motivo il regolamento (UE) 540/2011, recante disposizioni di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009 relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, verrà modificato di conseguenza.

Tali modifiche dovranno attuarsi entro e non oltre il 19 giugno 2018 e comporteranno l’uso restrittivo dei prodotti fitosanitari, contenti bifenthrin come insetticida, solo in serre dotate di struttura permanente.

Eventuali periodi di tolleranza, a norma dell’articolo 46 del regolamento (CE) n. 1107/2009, dovranno terminare entro il 19 giugno 2019.

 

Fonte: Eur Lex
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R0291&from=EN

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