Modificate le condizioni di approvazione della sostanza attiva penflufen
Riportiamo gli aggiornamenti introdotti con il Regolamento di esecuzione (UE) 2018/185
Con la pubblicazione dei Regolamenti di esecuzione (UE) n. 2018/185 (G.U.C.E. del 7 febbraio 2018), la commissione ha modifica le condizioni di approvazione della sostanza attiva penflufen.
Tale regolamento comporterà modifiche all’allegato B del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011, che elenca le sostanze attive considerate approvate a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009. In particolare le modifiche andranno a incidere sulle disposizioni specifiche elencate per la s.a. in questione.
Il regolamento entrerà in vigore a partire dal ventunesimo giorno dopo la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea e comporterà le seguenti modifiche:
- PARTE A
Possono essere autorizzati solo gli impieghi per trattare le sementi o altri materiali di moltiplicazione prima o durante la semina o l'impianto, limitando l'uso a una applicazione ogni tre anni sullo stesso campo;
- PARTE B
Per l'attuazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, occorre tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul penflufen, in particolare delle appendici I e II, nella versione finale adottata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 15 marzo 2013 nonché dell'addendum del rapporto di riesame sul penflufen, in particolare delle appendici I e II, nella versione finale adottata dal comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi il 13 dicembre 2017.
In tale valutazione generale gli Stati membri prestano particolare attenzione:
a) alla protezione degli operatori;
b) al rischio a lungo termine per gli uccelli;
c) alla protezione delle acque sotterranee, quando la sostanza è applicata in regioni vulnerabili dal punto di vista del suolo e/o delle condizioni climatiche;
d) ai residui nelle acque superficiali destinate all'utilizzo come acqua potabile e convogliate in o da aree in cui si usano prodotti contenenti penflufen.
Le condizioni d'impiego comprendono, se del caso, misure di attenuazione dei rischi.
Il richiedente presenta informazioni di conferma per quanto riguarda la rilevanza del metabolita M01 (penflufen-3-idrossi-butil) per le acque sotterranee, se la sostanza penflufen è classificata come “cancerogena di categoria 2” a norma del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (*). Tali informazioni vanno presentate alla Commissione, agli Stati membri e all'Autorità entro sei mesi dalla notifica della decisione di classificazione relativa a tale sostanza.
Fonte: Eur Lex
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R0185&from=EN
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