Nuove sostanziali modifiche al regolamento (UE) 10/2011 riguardante le plastiche a contatto con alimenti
Il Reg. PIM è stato modificato e rettificato con il Reg. (UE) 2016/1416 pubblicato in G.U.U.E. L230 il 25 agosto 2016
Il regolamento PIM è stato nuovamente modificato e rettificato con il reg. (UE) 2016/1416 pubblicato in G.U.U.E. L230 il 25 agosto 2016.
Il regolamento (UE) 10/2011 pubblicato in gazzetta ufficiale a gennaio 2011 ha già subito 6 precedenti modifiche e varie rettifiche.
Di certo le modifiche non si fermeranno data la complessità dell’argomento e la continua evoluzione di materiali e dati tossicologici. Sono già state pubblicate due linee guida per questo regolamento e siamo ancora in attesa della pubblicazione della terza linea guida riguardante i test di migrazione.
Vi segnaliamo le modifiche significative portate al testo e agli allegati del regolamento:
a) Aggiunta la nuova definizione di “riempimento a caldo”: il riempimento di qualsiasi oggetto con un alimento ad una temperatura non superiore a 100 °C al momento del riempimento, dopo di che la temperatura dell'alimento scende a 50 °C o a una temperatura inferiore entro 60 minuti oppure a 30 °C entro 150 minuti
b) Soppresso il limite generico per le migrazioni specifiche
c) Modificata la definizione di alimenti non grassi (tolto riferimento ad allegato V tab.2 ed introdotto allegato III tab.2)
d) Introdotto il riferimento all'articolo 11 del regolamento (CE) n. 882/2004 per i metodi di prova idonei della migrazione
e) Introdotto obbligo di esprimere la migrazione specifica di coperchi e delle chiusure in mg/kg sulla base della superficie di contatto totale del dispositivo di chiusura e del contenitore chiuso, se la destinazione dell'oggetto è nota
f) Modifica per chiarire le autorizzazioni dei sali dei metalli. E’ stato chiarito che è autorizzato l’uso di tutti i sali di alluminio, ammonio, bario, calcio, cobalto, rame, ferro, litio, magnesio, manganese, potassio, sodio e zinco di acidi, fenoli o alcoli autorizzati anche se non inclusi nell’elenco dell’Unione (tolto riferimento a sali doppi e sali acidi)
g) Allegato I: nella colonna 10, alle voci relative alle sostanze con il n. sostanza FCM 93, 199, 262, 326, 637, 768, 803, 810, 815, 819 e 884, il “simulante D” è sostituito da “simulante D1 e/o D2”
h) Allegato I: per la sostanza FCM 87 è stata introdotta una specifica di granulometria perché il diossido di silicio sililato amorfo sintetico viene prodotto da nanoparticelle primarie; per la FCM 391 Perfluorometil per fluorovinil etere introdotto l’uso come monomero per fluoro- e perfluoropolimeri destinati ad applicazioni ad uso ripetuto, se il rapporto di contatto è pari a 1 dm2 di superficie a contatto con almeno 150 kg di prodotto alimentare, come nel caso delle chiusure e delle guarnizioni
i) Allegato I: introdotte le FCM 871, 1031, 1052 con la specifica della migrazione di oligomeri inferiori a 1 000 Da che non deve superare 50 μg/kg di prodotto alimentare. Per queste sostanze è stata introdotta anche la nota n.23 alla tabella 3 che impone a chi immette sul mercato il MOCA di conservare tra la documentazione di supporto il metodo utilizzato per la verifica della conformità e di fornire all'autorità competente, su richiesta, un numero sufficiente di campioni di calibrazione qualora il metodo li preveda
j) Allegato I: introdotte altre FCM tra le quali “Ossido di zinco, nanoparticelle, non rivestito” da utilizzarsi unicamente nei polimeri non plastificati
k) Allegato II: introdotto l’Alluminio = 1 mg/kg di prodotto o simulante alimentare ed abbassato il limite dello Zinco a 5 mg/kg di prodotto o simulante alimentare
l) Allegato III: in tabella 1 sono state tolte le specifiche del simulante D2 e sostituita unicamente con la voce “Qualunque olio vegetale contenente meno dell'1 % di sostanza insaponificabile”; introdotta la possibilità di applicare il coefficiente di correzione anche per il simulante E in tab. 2 che trova applicazione ora per Frutta, fresca o refrigerata non pelati e non a pezzi e Ortaggi, freschi o refrigerati non pelati e non a pezzi (X/10); introdotto anche il simulante alimentare B per gli ortaggi pelati e/o a pezzi; sono state stabilite delle deroghe generali all'assegnazione di simulanti alimentari
m) Allegato IV (Dichiarazione di conformità): il punto 5 è sostituito dal seguente: “la conferma che i materiali o gli oggetti di materia plastica o i prodotti in una fase intermedia della fabbricazione, nonché le sostanze sopraccitate soddisfano le prescrizioni pertinenti di cui al presente regolamento e al regolamento (CE) n. 1935/2004, articolo 3, articolo 11, paragrafo 5, articolo 15 e articolo 17”
n) Allegato V: sono state stabilite deroghe alle condizioni di cui alle tabelle 1 e 2 per le apparecchiature di trasformazione dei prodotti alimentari o per MOCA destinati ad essere utilizzati solamente in condizioni di riempimento a caldo. Introdotta la possibilità di utilizzare etanolo al 95 % e isoottano come simulanti per le migrazioni specifiche qualora non sia tecnicamente possibile usare il simulante alimentare D2 e se la temperatura supera i 100 °C si utilizza invece il simulante alimentare E (vale anche per le globali da OM1 a OM6 come modificato al capo 3 punto 3.2). La prova che ha come risultato la migrazione specifica più elevata è utilizzata per stabilire la conformità al presente regolamento. In tabella 2 sono stati aggiunti i range di temperatura 175 °C < T ≤ 200 °C (T contatto per la prova 200 °C) e T > 200 °C (T contatto per la prova 225 °C)
o) Allegato V: molte modifiche sostanziali introdotte alle condizioni specifiche per tempi di contatto superiori a 30 giorni a temperatura ambiente e inferiore alla temperatura ambiente che si riflettono poi anche nella tabella 3 (limitazione del tempo di permanenza alla temperatura raggiunta in fase di riscaldamento); al capo 2, punto 2.2, è aggiunto il punto 2.2.5 con il quale viene introdotta la possibilità di effettuare una sola prova di migrazione specifica per MOCA sottoposti in successione a due o più combinazioni di durata e temperatura utilizzando la temperatura di contatto più elevata di cui ai punti 2.1.3 e/o 2.1.4 utilizzando l'equazione indicata al punto 2.1.4, lettera f); introdotto il simulante D1 all’OM6 di tabella 3
p) Allegato V: introdotta una limitazione per l’applicazione del FRF alla migrazione specifica di una sostanza. La migrazione specifica nel prodotto o nel simulante alimentare non deve superare il valore di 60 mg/kg di prodotto alimentare prima dell'applicazione dell'FRF. E’ possibile applicare i coefficienti di correzione in combinazione sia per il simulante D2 sia per E.
Per ulteriori modifiche apportate e tutti i dettagli tecnici potete fare riferimento al testo ufficiale (è presente qualche errore perciò ci aspettiamo una rettifica).
Il regolamento (UE) 10/2011 pubblicato in gazzetta ufficiale a gennaio 2011 ha già subito 6 precedenti modifiche e varie rettifiche.
Di certo le modifiche non si fermeranno data la complessità dell’argomento e la continua evoluzione di materiali e dati tossicologici. Sono già state pubblicate due linee guida per questo regolamento e siamo ancora in attesa della pubblicazione della terza linea guida riguardante i test di migrazione.
Vi segnaliamo le modifiche significative portate al testo e agli allegati del regolamento:
a) Aggiunta la nuova definizione di “riempimento a caldo”: il riempimento di qualsiasi oggetto con un alimento ad una temperatura non superiore a 100 °C al momento del riempimento, dopo di che la temperatura dell'alimento scende a 50 °C o a una temperatura inferiore entro 60 minuti oppure a 30 °C entro 150 minuti
b) Soppresso il limite generico per le migrazioni specifiche
c) Modificata la definizione di alimenti non grassi (tolto riferimento ad allegato V tab.2 ed introdotto allegato III tab.2)
d) Introdotto il riferimento all'articolo 11 del regolamento (CE) n. 882/2004 per i metodi di prova idonei della migrazione
e) Introdotto obbligo di esprimere la migrazione specifica di coperchi e delle chiusure in mg/kg sulla base della superficie di contatto totale del dispositivo di chiusura e del contenitore chiuso, se la destinazione dell'oggetto è nota
f) Modifica per chiarire le autorizzazioni dei sali dei metalli. E’ stato chiarito che è autorizzato l’uso di tutti i sali di alluminio, ammonio, bario, calcio, cobalto, rame, ferro, litio, magnesio, manganese, potassio, sodio e zinco di acidi, fenoli o alcoli autorizzati anche se non inclusi nell’elenco dell’Unione (tolto riferimento a sali doppi e sali acidi)
g) Allegato I: nella colonna 10, alle voci relative alle sostanze con il n. sostanza FCM 93, 199, 262, 326, 637, 768, 803, 810, 815, 819 e 884, il “simulante D” è sostituito da “simulante D1 e/o D2”
h) Allegato I: per la sostanza FCM 87 è stata introdotta una specifica di granulometria perché il diossido di silicio sililato amorfo sintetico viene prodotto da nanoparticelle primarie; per la FCM 391 Perfluorometil per fluorovinil etere introdotto l’uso come monomero per fluoro- e perfluoropolimeri destinati ad applicazioni ad uso ripetuto, se il rapporto di contatto è pari a 1 dm2 di superficie a contatto con almeno 150 kg di prodotto alimentare, come nel caso delle chiusure e delle guarnizioni
i) Allegato I: introdotte le FCM 871, 1031, 1052 con la specifica della migrazione di oligomeri inferiori a 1 000 Da che non deve superare 50 μg/kg di prodotto alimentare. Per queste sostanze è stata introdotta anche la nota n.23 alla tabella 3 che impone a chi immette sul mercato il MOCA di conservare tra la documentazione di supporto il metodo utilizzato per la verifica della conformità e di fornire all'autorità competente, su richiesta, un numero sufficiente di campioni di calibrazione qualora il metodo li preveda
j) Allegato I: introdotte altre FCM tra le quali “Ossido di zinco, nanoparticelle, non rivestito” da utilizzarsi unicamente nei polimeri non plastificati
k) Allegato II: introdotto l’Alluminio = 1 mg/kg di prodotto o simulante alimentare ed abbassato il limite dello Zinco a 5 mg/kg di prodotto o simulante alimentare
l) Allegato III: in tabella 1 sono state tolte le specifiche del simulante D2 e sostituita unicamente con la voce “Qualunque olio vegetale contenente meno dell'1 % di sostanza insaponificabile”; introdotta la possibilità di applicare il coefficiente di correzione anche per il simulante E in tab. 2 che trova applicazione ora per Frutta, fresca o refrigerata non pelati e non a pezzi e Ortaggi, freschi o refrigerati non pelati e non a pezzi (X/10); introdotto anche il simulante alimentare B per gli ortaggi pelati e/o a pezzi; sono state stabilite delle deroghe generali all'assegnazione di simulanti alimentari
m) Allegato IV (Dichiarazione di conformità): il punto 5 è sostituito dal seguente: “la conferma che i materiali o gli oggetti di materia plastica o i prodotti in una fase intermedia della fabbricazione, nonché le sostanze sopraccitate soddisfano le prescrizioni pertinenti di cui al presente regolamento e al regolamento (CE) n. 1935/2004, articolo 3, articolo 11, paragrafo 5, articolo 15 e articolo 17”
n) Allegato V: sono state stabilite deroghe alle condizioni di cui alle tabelle 1 e 2 per le apparecchiature di trasformazione dei prodotti alimentari o per MOCA destinati ad essere utilizzati solamente in condizioni di riempimento a caldo. Introdotta la possibilità di utilizzare etanolo al 95 % e isoottano come simulanti per le migrazioni specifiche qualora non sia tecnicamente possibile usare il simulante alimentare D2 e se la temperatura supera i 100 °C si utilizza invece il simulante alimentare E (vale anche per le globali da OM1 a OM6 come modificato al capo 3 punto 3.2). La prova che ha come risultato la migrazione specifica più elevata è utilizzata per stabilire la conformità al presente regolamento. In tabella 2 sono stati aggiunti i range di temperatura 175 °C < T ≤ 200 °C (T contatto per la prova 200 °C) e T > 200 °C (T contatto per la prova 225 °C)
o) Allegato V: molte modifiche sostanziali introdotte alle condizioni specifiche per tempi di contatto superiori a 30 giorni a temperatura ambiente e inferiore alla temperatura ambiente che si riflettono poi anche nella tabella 3 (limitazione del tempo di permanenza alla temperatura raggiunta in fase di riscaldamento); al capo 2, punto 2.2, è aggiunto il punto 2.2.5 con il quale viene introdotta la possibilità di effettuare una sola prova di migrazione specifica per MOCA sottoposti in successione a due o più combinazioni di durata e temperatura utilizzando la temperatura di contatto più elevata di cui ai punti 2.1.3 e/o 2.1.4 utilizzando l'equazione indicata al punto 2.1.4, lettera f); introdotto il simulante D1 all’OM6 di tabella 3
p) Allegato V: introdotta una limitazione per l’applicazione del FRF alla migrazione specifica di una sostanza. La migrazione specifica nel prodotto o nel simulante alimentare non deve superare il valore di 60 mg/kg di prodotto alimentare prima dell'applicazione dell'FRF. E’ possibile applicare i coefficienti di correzione in combinazione sia per il simulante D2 sia per E.
Per ulteriori modifiche apportate e tutti i dettagli tecnici potete fare riferimento al testo ufficiale (è presente qualche errore perciò ci aspettiamo una rettifica).
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