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Sicurezza prodotto

Autorizzazioni REACH

Rilascio dell’Autorizzazione REACH in merito all’utilizzo del triossido di cromo

Il 31 ottobre 2023 all’azienda Volta Energy Solution è stata concessa l’autorizzazione per l’utilizzo del Triossido di cromo, a norma dell’articolo 60, paragrafo 4 del Reg. 1907/2006.

Nello specifico, l’autorizzazione rilasciata alla Volta Energy Solution., riguarda l’utilizzo del Triossido di cromo in concentrazione inferiore allo 0,1 % peso/peso per la passivazione dei fogli di rame usati nella fabbricazione di batterie agli ioni di litio per veicoli a motore.

Queste autorizzazioni si aggiungono a tante altre che la commissione Europea sta rilasciando alle aziende di svariati settori in seguito a scrupolose valutazioni.

Vogliamo ricordare infatti che l’autorizzazione REACH ha lo scopo di garantire il buon funzionamento del mercato interno assicurando al contempo che i rischi che presentano le sostanze estremamente preoccupanti siano adeguatamente controllati e che queste sostanze siano progressivamente sostituite da idonee sostanze o tecnologie alternative tecnicamente ed economicamente valide.

A norma dell’ART.56 del Reg. 1907/2006 un fabbricante, importatore o utilizzatore a valle si astiene dall’immettere sul mercato una sostanza destinata ad un determinato uso e dall’utilizzarla egli stesso se tale sostanza è inclusa nell’allegato XIV.

In riferimento all’ART.57 del Reg. 1907/2006 le sostanze incluse nell’allegato XIV sono tali per cui sono sostanze che rispondono a criteri di classificazione quali, pericolo di cancerogenicità, mutagenicità, tossico per la riproduzione, bioaccumulabile,  perturbanti del sistema endocrino.

Le aziende possono richiedere alla Commissione europea, l’autorizzazione all’immissione sul mercato per l’uso e/o all’uso di sostanze elencate nell’allegato XIV del Reg. 1907/2006 previa presentazione di una relazione sulla sicurezza chimica dove viene provato, tramite test, che il rischio per la salute umana ed ambiente è adeguatamente controllato in merito all’utilizzo della sostanza stessa (art.60, par.2).

Quando l’autorizzazione non può essere rilasciata a norma del suddetto articolo, essa può essere rilasciata solo se risulta che i vantaggi socioeconomici prevalgano sui rischi che l’uso della sostanza comporta per la salute umana ed ambiente, e se non esistono idonee sostanze o tecnologie alternative (Art.60, par 4), come in questo caso.


Fonte: Commissione europea

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