Identificazione dell'anidride trimellitica (TMA) e del dicicloesilftalato (DCHP) come SVHC
Decisioni di esecuzione (UE) 2018/594 e (UE) 2018/636 della commissione relativa all'identificazione dell'1,2-anidride dell'acido benzen-1,2,4-tricarbossilico (anidride trimellitica) (TMA) e del dicicloesilftalato (DCHP) come sostanze estremamente preoccupanti
Il 13 aprile 2018 la Commissione europea ha pubblicato la decisione di esecuzione (UE) 2018/594 relativa all’identificazione dell’1,2-anidride dell'acido benzen-1,2,4-tricarbossilico (anidride trimellitica), n. CE: 209-008-0, n. CAS: 552-30-7, come sostanza estremamente preoccupante (SVHC).
I Paesi Bassi hanno trasmesso all'Agenzia Europea per le Sostanze Chimiche (ECHA) un fascicolo, preparato conformemente all'allegato XV del Regolamento (CE) 1907/2006 (REACH), per l'identificazione dell’anidride trimellitica (TMA) come sostanza estremamente preoccupante, poiché risponde al criterio di cui all'articolo 57, lettera f), del suddetto regolamento.
La lettera f) dell’articolo 57 si riferisce alle sostanze aventi proprietà che perturbano il sistema endocrino e più in generale a tutte le sostanze per le quali è scientificamente comprovata la probabilità di effetti gravi per la salute umana o per l'ambiente (e che dànno quindi adito ad un livello di preoccupazione equivalente a quello delle sostanze CMR e/o PBT/vPvB).
Secondo la Commissione è scientificamente comprovata la probabilità di effetti gravi per la salute umana a causa delle proprietà sensibilizzanti delle vie respiratorie dell’anidride trimetallica.
La TMA provoca danni gravi e permanenti alla funzionalità polmonare. I casi di effetti nocivi segnalati variano da rinocongiuntivite e asma occupazionali a malattie gravi quali sindrome «pneumopatia con anemia» da anidride trimetallica, laringite allergica e alveolite allergica. Alcuni degli effetti sono risultati talmente gravi da costringere i soggetti colpiti ad abbandonare il lavoro. Gli effetti più gravi possono richiedere cure mediche prolungate.
La Commissione ha osservato che, sebbene alcuni effetti della TMA siano reversibili una volta cessata l'esposizione, la prima fase di sensibilizzazione (induzione) è irreversibile. Dai dati disponibili sugli esseri umani non è inoltre possibile determinare un livello di concentrazione di TMA al di sotto del quale non si verifichi la sensibilizzazione. Sembra inoltre che gli effetti gravi si manifestino dopo un certo periodo di latenza.
La possibilità che gli effetti irreversibili abbiano luogo prima che venga identificato un problema di salute, ha fatto sì che l’anidride trimetallica debba essere riconosciuta come sostanza estremamente preoccupante.
Il 17 aprile 2018 la Commissione Europea ha pubblicato la decisione di esecuzione (UE) 2018/636 relativa all’identificazione della sostanza dicicloesilftalato (DCHP), n. CE: 201-545-9, n. CAS: 84-61-7, come sostanza estremamente preoccupante (SVHC).
Il Comitato degli Stati Membri (MSC) ha raggiunto un accordo unanime sull'identificazione della sostanza DCHP come sostanza estremamente preoccupante poiché sono soddisfatti i criteri di cui all'articolo 57, lettera c), del regolamento (CE) 1907/2006 (REACH). La lettera c) di tale articolo si riferisce a quelle sostanze che rispondono ai criteri di classificazione per la tossicità per la riproduzione, categoria 1A o 1B, effetti nocivi sulla funzione sessuale e la fertilità o sullo sviluppo, secondo i criteri del Reg. (CE) 1272/2008 (CLP).
L’MSC ha riconosciuto anche che per la sostanza DCHP sono scientificamente comprovati un effetto sul sistema endocrino e il nesso di causalità tra tale proprietà e gli effetti nocivi per la salute umana e, inoltre, che la sostanza può essere considerata un interferente endocrino per la salute umana poiché corrisponde alla relativa definizione dell'OMS (Organizzazione Mondiale della Sanità).
Di conseguenza la sostanza dicicloesilftalato (DCHP) viene ufficialmente identificata come sostanza estremamente preoccupante (SVHC) ai sensi dell’art. 57, lettere c) e f) del Reg. REACH per le sue proprietà di tossicità per la riproduzione e di interferente endocrino.
FONTE:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018D0594&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018D0636&from=EN
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