Nuova revisione dell’attuale restrizione del piombo nei gioielli (REACH All. XVII – voce 63)
Nell’Aprile 2015 è stato pubblicato il Reg. (UE) 2015/628 che ha modificato la voce 63 dell’All. XVII relativa al piombo e i suoi composti.
Questo regolamento ha sostituito il precedente paragrafo 6, stabilendo che “La Commissione riesamina, entro il 9 ottobre 2017, i paragrafi da 1 a 5 della presente voce alla luce di nuove informazioni scientifiche, tra cui la disponibilità di alternative e la migrazione del piombo dagli articoli di cui al paragrafo 1 e, se del caso, modifica la presente voce di conseguenza”.
E’ per questo motivo che la Commissione Europea, circa 6 mesi fa, ha richiesto all’ECHA di valutare l’attuale restrizione sul piombo utilizzato in gioielleria.
La necessità di tale revisione è correlata alla possibile introduzione di un limite di migrazione (in aggiunta all’attuale limite di 0,05%) e servirà per valutare se è cambiata la disponibilità di alternative per le deroghe attualmente previste e di seguito elencate:
a) al vetro cristallo quale definito all’allegato I (categorie 1, 2, 3 e 4) della direttiva 69/493/ CEE del Consiglio;
b) alle componenti interne di orologi, inaccessibili ai consumatori;
c) alle pietre preziose e semipreziose non sintetiche o ricostituite [voce NC 7103, di cui al regolamento (CEE) n. 2658/87], eccetto quelle trattate con piombo o suoi composti o miscele contenenti tali sostanze;
d) agli smalti, definiti come miscele vetrificabili risultanti dalla fusione, vetrificazione o sinterizzazione di minerali fusi ad una temperatura di almeno 500 °C.
A tal fine l’ECHA ha fatto partire una speciale call for evidence che però non deve essere scambiata con la normale procedura di consultazione pubblica che l’Agenzia avvia ogni volta che viene presentata una nuova proposta di restrizione.
L’obiettivo di questa call è quello di raccogliere informazioni reali su:
• disponibilità di alternative al piombo e suoi composti utilizzati in quegli articoli che rientrano nelle attuali deroghe sopra indicate.
• metodologie analitiche per determinare la migrazione del piombo da materiali diversi utilizzati nel settore dei gioielli
Il 20 luglio 2017 è il termine ultimo per la trasmissione di tali informazioni. Tutte le imprese in possesso di altre informazioni che possono essere utili ai fini della valutazione della restrizione su piombo e suoi composti sono caldamente invitate a trasmetterle.
Infine richiamiamo l’attenzione anche sul fatto che, parallelamente a questa call, l’ECHA sta focalizzando la propria attenzione anche su quegli Stati Membri in cui è possibile la presenza di “settori di nicchia”, come quelli relativi alla produzione di cristalli o smalti (deroghe a) e d)) e per le quali la revisione di tale restrizione potrebbe avere un impatto rilevante.
In virtù di tali considerazioni, le autorità italiane responsabili dell’attuazione del REACH richiedono la trasmissione di informazioni riguardante non solo la disponibilità di alternative, ma anche sull’eventuale analisi di impatto che l’eliminazione di tali deroghe potrebbe avere su questi settori di nicchia.
Questo regolamento ha sostituito il precedente paragrafo 6, stabilendo che “La Commissione riesamina, entro il 9 ottobre 2017, i paragrafi da 1 a 5 della presente voce alla luce di nuove informazioni scientifiche, tra cui la disponibilità di alternative e la migrazione del piombo dagli articoli di cui al paragrafo 1 e, se del caso, modifica la presente voce di conseguenza”.
E’ per questo motivo che la Commissione Europea, circa 6 mesi fa, ha richiesto all’ECHA di valutare l’attuale restrizione sul piombo utilizzato in gioielleria.
La necessità di tale revisione è correlata alla possibile introduzione di un limite di migrazione (in aggiunta all’attuale limite di 0,05%) e servirà per valutare se è cambiata la disponibilità di alternative per le deroghe attualmente previste e di seguito elencate:
a) al vetro cristallo quale definito all’allegato I (categorie 1, 2, 3 e 4) della direttiva 69/493/ CEE del Consiglio;
b) alle componenti interne di orologi, inaccessibili ai consumatori;
c) alle pietre preziose e semipreziose non sintetiche o ricostituite [voce NC 7103, di cui al regolamento (CEE) n. 2658/87], eccetto quelle trattate con piombo o suoi composti o miscele contenenti tali sostanze;
d) agli smalti, definiti come miscele vetrificabili risultanti dalla fusione, vetrificazione o sinterizzazione di minerali fusi ad una temperatura di almeno 500 °C.
A tal fine l’ECHA ha fatto partire una speciale call for evidence che però non deve essere scambiata con la normale procedura di consultazione pubblica che l’Agenzia avvia ogni volta che viene presentata una nuova proposta di restrizione.
L’obiettivo di questa call è quello di raccogliere informazioni reali su:
• disponibilità di alternative al piombo e suoi composti utilizzati in quegli articoli che rientrano nelle attuali deroghe sopra indicate.
• metodologie analitiche per determinare la migrazione del piombo da materiali diversi utilizzati nel settore dei gioielli
Il 20 luglio 2017 è il termine ultimo per la trasmissione di tali informazioni. Tutte le imprese in possesso di altre informazioni che possono essere utili ai fini della valutazione della restrizione su piombo e suoi composti sono caldamente invitate a trasmetterle.
Infine richiamiamo l’attenzione anche sul fatto che, parallelamente a questa call, l’ECHA sta focalizzando la propria attenzione anche su quegli Stati Membri in cui è possibile la presenza di “settori di nicchia”, come quelli relativi alla produzione di cristalli o smalti (deroghe a) e d)) e per le quali la revisione di tale restrizione potrebbe avere un impatto rilevante.
In virtù di tali considerazioni, le autorità italiane responsabili dell’attuazione del REACH richiedono la trasmissione di informazioni riguardante non solo la disponibilità di alternative, ma anche sull’eventuale analisi di impatto che l’eliminazione di tali deroghe potrebbe avere su questi settori di nicchia.
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