Pubblicato il regolamento di implementazione 2016/9 che chiarisce i principi del data-sharing stabiliti dal REACH
Sulla G.U.U.E. del 6 gennaio 2016 (Serie L 3/41) è stato pubblicato il Reg. (UE) 2016/9 relativo alla trasmissione comune di dati e alla condivisione di dati a norma del Reg. REACH. Le nuove disposizioni stabilite dal Reg. (UE) 2016/9 si applicheranno dal 26 gennaio 2016.
La Commissione europea ha adottato questo nuovo regolamento di implementazione al fine di definire in maniera più chiara i termini “chiaro, trasparente e non discriminatorio” che sono alla base del meccanismo di condivisione dei dati previsto dal REACH. Questo regolamento dà mandato all’ECHA di assicurare che tutti i registranti della stessa sostanza facciano parte di una registrazione congiunta (joint registration).
Entrando più nel particolare, questo regolamento di implementazione stabilisce le regole per assicurare che gli accordi in materia di condivisione dei dati all’interno dei forum per lo scambio di informazioni (SIEFs) siano chiari e comprensibili. In questo modo ai potenziali registranti che entrano a far parte di un SIEF viene dato il diritto di richiedere una ripartizione dei costi dello studio e amministrativi che costituiscono il prezzo della registrazione congiunta.
Ai registranti viene quindi richiesto di condividere i costi delle informazioni che sono necessarie ai fini della trasmissione ad ECHA. Pertanto, essi hanno la necessità di chiarire se i dati che condividono sono pertinenti per soddisfare i requisiti in materia di informazione. Il Regolamento evidenzia infatti che i dichiaranti non devono pagare per i dati che non sono pertinenti per la loro fascia di tonnellaggio.
Ai registranti viene altresì richiesto di:
Infine si ricorda che ECHA assumerà un ruolo più forte nell’incoraggiare le imprese a presentare una registrazione congiunta in tutti quei casi in cui esistono più registranti per una stessa sostanza. A tal fine, nella tarda primavera di quest’anno, verrà lanciata una nuova versione del portale REACH-IT che non permetterà registrazioni al di fuori di trasmissioni congiunte.
Sarà permesso ai registranti presentare dei propri dati (opt-out) solo in caso di reale disaccordo sulla selezione delle informazioni necessarie per la registrazione.
Contestualmente al lancio della nuova versione di REACH-IT, ECHA provvederà anche ad aggiornare i relativi documenti di orientamento tecnico e altri strumenti di supporto.
Il testo del Reg. (UE) 2016/9 è consultabile al seguente link:
La Commissione europea ha adottato questo nuovo regolamento di implementazione al fine di definire in maniera più chiara i termini “chiaro, trasparente e non discriminatorio” che sono alla base del meccanismo di condivisione dei dati previsto dal REACH. Questo regolamento dà mandato all’ECHA di assicurare che tutti i registranti della stessa sostanza facciano parte di una registrazione congiunta (joint registration).
Entrando più nel particolare, questo regolamento di implementazione stabilisce le regole per assicurare che gli accordi in materia di condivisione dei dati all’interno dei forum per lo scambio di informazioni (SIEFs) siano chiari e comprensibili. In questo modo ai potenziali registranti che entrano a far parte di un SIEF viene dato il diritto di richiedere una ripartizione dei costi dello studio e amministrativi che costituiscono il prezzo della registrazione congiunta.
Ai registranti viene quindi richiesto di condividere i costi delle informazioni che sono necessarie ai fini della trasmissione ad ECHA. Pertanto, essi hanno la necessità di chiarire se i dati che condividono sono pertinenti per soddisfare i requisiti in materia di informazione. Il Regolamento evidenzia infatti che i dichiaranti non devono pagare per i dati che non sono pertinenti per la loro fascia di tonnellaggio.
Ai registranti viene altresì richiesto di:
- stimare il numero di potenziali registranti di una sostanza e gli ulteriori requisiti addizionali in materia di informazione. Tale stima dovrà essere tenuta in considerazione al momento della stipula dell’accordo sul modello di condivisione dei costi;
- stabilire una procedura di rimborso come parte del modello di condivisione dei costi. Tale meccanismo dovrebbe considerare i futuri registranti e i requisiti in materia di registrazione, ed includere un metodo di rimborso per ogni co-registrante ogni volta che un nuovo registrante aderisce all’accordo.
Infine si ricorda che ECHA assumerà un ruolo più forte nell’incoraggiare le imprese a presentare una registrazione congiunta in tutti quei casi in cui esistono più registranti per una stessa sostanza. A tal fine, nella tarda primavera di quest’anno, verrà lanciata una nuova versione del portale REACH-IT che non permetterà registrazioni al di fuori di trasmissioni congiunte.
Sarà permesso ai registranti presentare dei propri dati (opt-out) solo in caso di reale disaccordo sulla selezione delle informazioni necessarie per la registrazione.
Contestualmente al lancio della nuova versione di REACH-IT, ECHA provvederà anche ad aggiornare i relativi documenti di orientamento tecnico e altri strumenti di supporto.
Il testo del Reg. (UE) 2016/9 è consultabile al seguente link:
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