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Sicurezza prodotto

I primi passi verso la revisione della Direttiva RoHS

Il coinvolgimento di ECHA nella gestione delle Direttiva RoHS

Già da tempo è in discussione la revisione della Direttiva RoHS, che restringe l’uso di alcune sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE).

Lo scorso 7 dicembre è stato pubblicato il report della Commissione Europea in merito a questo intervento di revisione, che mette in luce alcune interessanti conclusioni:

  • il riesame generale della direttiva RoHS non sarà corredato di una revisione della direttiva, ma bensì di una modifica mirata riguardante la riattribuzione ad ECHA (European Chemicals Agency) della responsabilità della valutazione tecnica, che sta alla base dell’adattamento degli allegati della direttiva al progresso tecnico e scientifico;
  • la Commissione Europea aggiornerà il documento "Domande più frequenti" (FAQ) del 2012, pubblicato sul suo sito, per rispondere alla necessità di chiarire la terminologiaal fine di tenere conto del progresso tecnico e scientifico, o per eliminare interpretazioni obsolete;
  • in vista di una futura revisione sarà necessario considerare un aggiornamento delle disposizioni per renderle “adatte al futuro”, tenendo in considerazione l’importanza della direttiva nel contesto del conseguimento degli obiettivi dell’economia circolare e di inquinamento zero, senza dimenticare la necessaria armonizzazione con le restrizioni imposte da altri atti dell’Unione Europea (primo fra tutti il Regolamento REACH).

Particolarmente rilevante dunque, in questa prima fase, la riattribuzione delle valutazioni tecnico-scientifiche all’Agenzia Europea per la Chimica; a tale scopo è stata pubblicata una proposta di direttiva delegata che andrebbe a modificare la Direttiva RoHS II, introducendo questa importante novità.

Nel testo della proposta ritroviamo infatti:

  • l’attribuzione ad ECHA del compito di valutare le richieste di esenzione (e i loro rinnovi) in ambito RoHS, con il coinvolgimento del SEAC (Socio-Economic Analysis Committee) quale ente valutatore delle esenzioni e con l’eventuale supporto del RAC (Risk Assessment Committee) nel caso di richieste di nuove esenzioni (o comunque ove sia considerato appropriato il suo coinvolgimento);
  • miglioramento della trasparenza del processo di concessione e/o rinnovo delle esenzioni RoHS:
    • prevedendo un periodo di consultazione pubblica di 3 mesi fruibile dal sito web di ECHA;
    • obbligando il SEAC a pubblicare un parere in bozza entro 9 mesi dalla ricezione della richiesta di esenzione;
    • obbligando ECHA ad adottare un formato standard per la richiesta delle esenzioni RoHS, nonché linee guida che tengano conto anche della situazione e dei bisogni delle PMI;
    • consentendo alla Commissione Europea di proporre, su propria iniziativa periodica (o da parte delle autorità competenti degli Stati Membri), una revisione delle sostanze ristrette dalla Direttiva RoHS (Allegato II), affidando il compito ad ECHA (o agli Stati Membri) di preparare specifici dossier in merito.

Se la direttiva dovesse essere ufficializzata in tale forma, le nuove disposizioni dovrebbero applicarsi 12 mesi dopo dalla pubblicazione del provvedimento sulla Gazzetta Ufficiale.
 

Sembra quindi una revisione “in sordina” della Direttiva RoHS II quella che si delinea a seguito del report della Commissione Europea e della bozza di direttiva sopra presentata; non c’è traccia (almeno a breve) di una conversione della direttiva RoHS in regolamento, né della sua “incorporazione” all’interno del Reg. REACH (scenari che erano stati presi in considerazione nelle fasi iniziali di discussione delle varie alternative possibile nell’ambito di questa revisione).
 

Fonte: Commissione europea (1 e 2

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