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Ambiente

Sostanze che riducono lo strato di ozono (ODS) e Gas fluorurati a effetto serra (F-gas)

I nuovi Regolamenti: (UE) n. 2024/590 e (UE) n. 2024/573

L’Unione Europea ha da poco revisionato la normativa ODS (Ozone Depleting Substances) e F-gas (gas fluorurati ad effetto serra) promulgando due nuovi regolamenti che abrogano le precedenti legislazioni in materia, quali:

  • Regolamento (UE) 2024/590 sulle sostanze che riducono lo strato di ozono, e che abroga il regolamento (CE) n. 1005/2009
  • Regolamento (UE) 2024/573 sui gas fluorurati a effetto serra, che modifica la direttiva (UE) 2019/1937 e che abroga il regolamento (UE) n. 517/2014

Il nuovo Regolamento ODS prevede sommariamente che siano vietate: la produzione, l’immissione sul mercato, qualsiasi successiva fornitura o messa a disposizione di terzi nell’Unione, contro pagamento o gratuitamente, nonché l’uso di tutte le sostanze elencate nell’Allegato I. Di tali sostanze vengono inoltre vietate l’importazione e l’esportazione dal territorio doganale dell’Unione. Sono inoltre vietate l’immissione sul mercato, la fornitura, la messa a disposizione di terzi nell’Unione, l’importazione e l’esportazione di prodotti e apparecchiature contenenti sostanze che riducono lo strato di ozono elencate nell’allegato I o il cui funzionamento dipende da tali sostanze.

Sono concesse alcune deroghe specifiche:

  • Quando le sostanze di Allegato I sono usate come materia prima, definita come ogni sostanza che riduce lo strato di ozono sottoposta a trasformazione chimica mediante un processo a seguito del quale la sua composizione d’origine è totalmente modificata e le cui emissioni sono trascurabili;
  • Quando le sostanze di Allegato I sono usate come agenti di fabbricazione nei processi di cui all’allegato III, solo a talune condizioni;
  • Quando le sostanze di Allegato I sono impiegate per usi essenziali di laboratorio e a fini di analisi, nel rispetto di determinate condizioni e conservando registri informativi;
  • Quando gli halon quando sono immessi sul mercato e impiegati per usi critici conformemente all’allegato V, a seguito di autorizzazione da parte dell’Autorità competente;
  • In caso di emergenza (particolari parassiti o malattie) e previa autorizzazione concessa dalla Commissione, la produzione, l’immissione sul mercato e uso del Bromuro di Metile.

Altre deroghe vengono concesse per Importazioni ed esportazioni, solo dopo aver richiesto ed ottenuto una Licenza ai sensi dell’Articolo 16 del medesimo Regolamento.

Il Regolamento 2024/590 si impegna inoltre a disciplinare il recupero, la distruzione e il rilascio delle sostanze che riducono lo strato di ozono.

Il nuovo Regolamento F-gas, relativo ai gas fluorurati effetto serra, sommariamente prevede:

  1. Disposizioni in materia di contenimento, uso, recupero, riciclaggio, rigenerazione e distruzione dei gas fluorurati a effetto serra e le misure accessorie connesse, quali la certificazione e la formazione, che comprende l'uso sicuro di gas fluorurati a effetto serra e di sostanze alternative che non sono fluorurate;
  2. Condizioni per la produzione, l'importazione, l'esportazione, l'immissione sul mercato, la successiva fornitura e l'uso di gas fluorurati a effetto serra e di specifici prodotti e apparecchiature che contengono gas fluorurati a effetto serra o il cui funzionamento dipende da tali gas;
  3. Disposizioni di etichettatura per alcuni prodotti e apparecchiature che contengono gas fluorurati a effetto serra o il cui funzionamento dipende da tali gas;
  4. Condizioni per particolari usi dei gas fluorurati a effetto serra;
  5. Diritti di produzione di idrofluorocarburi espressamente concessi dalla Commissione;
  6. Limiti quantitativi (quote) per l'immissione in commercio di idrofluorocarburi;
  7. Norme in materia di comunicazione ed istituzione del portale F-Gas.

Entrambi i regolamenti entrano in vigore il ventesimo giorno dalla pubblicazione, pertanto l’11 marzo prossimo, fatta eccezione per alcune disposizioni per le quali sono previsti dei tempi di applicazione dilazionati.

Per l’attuazione dei due regolamenti sopracitati si segnala inoltre che la Commissione ha integrato la banca dati TARIC (del tipo “YX” o “CX").

Gli Avvisi pubblicati dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli che elencano e descrivono i codici doganali introdotti sono consultabili ai seguenti link:


Fonte: Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (1 e 2)

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