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Sicurezza prodotto

Identificazione delle sostanze estremamente problematiche SVHC

Proposta di identificazione delle sostanze: Bis(α,α-dimethylbenzyl) peroxide e Triphenyl phosphate come SVHC

In data 1 marzo 2024 è stata presentata la proposta di identificazione come SVHC delle seguenti sostanze:

  • Bis(α,α-dimetilbenzil) perossido (CAS: 80-43-3 / EC: 201-279-3) per il pericolo di tossicità per la riproduzione avanzata della Norvegia
  • Trifenil fosfato (CAS: 115-86-6 / EC: 204-112-2) per il pericolo di interferente endocrino con effetti sull’ambiente avanzata dalla Francia

Entrambe le sostanze vengono utilizzate in vari ambiti sia industriali che diretti al consumatore:

  • il Bis(α,α-dimetilbenzil) perossido viene utilizzato nella produzione di materiali polimerici – plastiche e gomme – come reticolante e ausiliario di processo;
  • il Trifenil fosfato viene impiegato come ritardante di fiamma nella produzione di plastiche e gomme, ma si può ritrovare anche in adesivi e sigillanti, in vernici e in alcuni cosmetici.

Come previsto dal Regolamento REACH, sarà seguita una procedura specifica per decidere se tali sostanze dovranno successivamente essere incluse nella lista delle sostanze soggette ad autorizzazione (All. XIV al REACH).

La proposta di identificare le seguenti sostanze come SVHC mira a regolamentarle ai sensi dell’articolo 57(c)(f) del Reg. REACH.

Gli Stati membri o l’Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA), su richiesta della Commissione europea, possono proporre che una sostanza sia identificata come SVHC preparando un fascicolo in conformità alle prescrizioni di cui all’allegato XV del regolamento REACH.

Le osservazioni riguardanti l’identificazione della sostanza come SVHC verranno inoltrate al comitato degli Stati membri, che valuterà se la sostanza debba essere identificata come SVHC.

Si richiama l’attenzione sul fatto che gli obblighi legali per le imprese derivanti dall’inclusione di una sostanza nella Candidate List si applicano alle sostanze elencate in quanto tali, o se contenute in miscele o in articoli.

Raccomandiamo caldamente alle aziende quindi di valutare in anticipo le possibili ripercussioni che tali cambiamenti possono apportare alla propria gestione dei prodotti chimici.
 

Fonte: ECHA (1 e 2)

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