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7) L’autorizzazione del Reg. REACH vista e integrata nella gestione del rischio chimico aziendale

Dopo aver parlato nel precedente episodio di questa rubrica degli scenari espositivi e del loro impatto sulla valutazione del rischio, trattiamo in questa nuova puntata un altro degli sconvolgimenti introdotti dal Regolamento REACH alle nostre nostre vite aziendali: l’autorizzazione. Sicuramente coinvolge meno imprese rispetto a questo previsto dagli scenari, ma l’impatto è assai più devastante come vedremo in seguito (vedi Tommaso pensiero).

Abbiamo cominciato con il "muschio bianco" nel lontano febbraio 2013 e, ormai, è sempre più frequente l’introduzione di nuove sostanze all’interno dell’Allegato XIV del Reg. REACH (che concerne le sostanze soggette ad autorizzazione). Questo aspetto del noto regolamento che mira ad una gestione più consapevole e sicura della chimica in europa, passa quindi dall’essere stato un ambito di nicchia a diventare concretamente uno spartiacque decisionale per le aziende.

Nell’ottica di intraprendere la strada della richiesta di autorizzazione all’uso di una sostanza, o anche semplicemente nel voler utilizzare una sostanza regolarmente autorizzata dal fornitore per il nostro uso finale, diventa vincolante conoscere e applicare gli obblighi conseguenti all’emanazione di una “Commission Implementing Decision”. Ma notiamo bene una cosa: in molti casi la motivazione dell’inclusione di queste sostanze è la loro classificazione di pericolo come cancerogeni e/o mutageni, il che rende indispensabile conoscere e interfacciare queste disposizioni con quelle del Titolo IX Capo II del D.Lgs. 81/08 e smi. La tutela della salute e della sicurezza dell’uomo sono infatti obiettivi comuni della normativa di prodotto (Reg. REACH) e di quella sociale (D.Lgs. 81/08 e smi), concetto che non mi stacherò mai di ripetere. A integrazione dei normali adempimenti, la presenza di una misura specifica derivante dal Reg. REACH - quale è l’autorizzazione - è dunque da analizzare come un efficace e ulteriore controllo nella gestione della sicurezza. 

Proponiamo qui di seguito un confronto, ricavato da casi reali, che mette in evidenza come le prescrizioni del Reg. REACH e dell’autorizzazione integrano obiettivi tipicamente di prodotto (es. giustificazione delle alternative, notifica dell’USO, eSDS, ecc.) con obiettivi di normative sociali finalizzate a tutelare la salute e sicurezza del lavoratore (es. valutazione del rischio, monitoraggi, misure di prevenzione e protezione, ecc.).  Non a caso spesso nei testi della decisioni emergono espliciti i richiami alla Direttiva 98/24/CE del Consiglio del 7 aprile 1998 sulla protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori contro i rischi derivanti da agenti chimici durante il lavoro. 

 

Cliccare qui per vedere le misure da applicare per l'utilizzatore a valle e il datore di lavoro.

 

Il primo pilastro comune ai due approcci normativi si basa sulla ricerca di alternative al fine di sostituire/eliminare il rischio correlato alle sostanze pericolose. Nel D.Lgs. 81/08 e smi tale concetto rappresenta il primo step fondamentale per la gestione degli agenti cancerogeni e mutageni. La norma, però, permette l’utilizzo di tali prodotti nel caso in cui non sia “tecnicamente possibile” la sostituzione/eliminazione, ma non specifica i criteri che permettono di giustificare tale situazione.

Nella decisione invece il legislatore mette in chiaro la necessità da parte dell’utilizzatore a valle di giustificare l’utilizzo dei prodotti in autorizzazione, documentando l’avvenuta ricerca dei prodotti alternativi candidati per la sostituzione o di tecnologie alternative, l’assenza di una valida soluzione e quindi la necessità del utilizzo, sulla base della prevalenza dei vantaggi socio-economici sui rischi che l'uso della sostanza comporta per la salute umana o per l'ambiente.

In secondo luogo si considerano i seguenti adempimenti concettualmente molto simili nei due approcci: valutazione del rischio, monitoraggio in aria, monitoraggio biologico, applicazione delle misure di prevenzione e protezione per la tutela del lavoratore, pianificazione di sessioni formative ed elaborazione di procedure e istruzioni operative.

In relazione alla valutazione del rischio per la sicurezza dei lavoratori, l’approccio del D.Lgs. 81/08 si differenzia innanzitutto nell’identificazione del soggetto responsabile dell’esecuzione della valutazione del rischio, che risulta essere il Datore di Lavoro dell’Azienda che utilizza i prodotti oggetto dell’autorizzazione, a differenza del Reg. REACH che identifica come responsabile il registrante di una sostanza. Operativamente nel presente caso il titolare dell’autorizzazione esplica il suo obbligo in quello che è il CSR e gli scenari espositivi (Chemical Safety Report), mentre il Datore di Lavoro risulterà conforme al D.Lgs. 81/08 e smi effettuando la valutazione dell’esposizione ad agenti cancerogeni e mutageni.

È fondamentale ricordare che i risultati di entrambe le valutazioni del rischio dovranno essere confrontati sovrapponendo i concetti di RCR (REACH) e di lavoratore esposto (81/08). 

La qualifica di esposto a rigore del D.Lgs. 81/08 e smi si lega inevitabilmente all’effettuazione del monitoraggio dell’aria e biologico, a differenza del Reg. REACH che prevede la stima del rischio a priori utilizzando modelli di calcolo (come riportato nel CSR e negli scenari di esposizione). L’obbligatorietà del monitoraggio viene evidenziata chiaramente anche nella maggior parte delle decisioni, con però scopi diversi, cioè quelli della verifica dell’efficacia e dell’applicazione delle misure di prevenzione e protezione definite nello scenario di esposizione, in vista di un miglioramento, se presenti lacune.

Per quanto riguarda la periodicità delle ripetizioni dei monitoraggi, in considerazione del D.Lgs. 81/08 e smi, si deve tenere in considerazione la Norma UNI 689, che prevede solitamente una periodicità calcolata tenendo in considerazione i risultati delle concentrazioni rilevate mediante i campionamenti e confrontandoli con i valori limite di esposizione. Tale procedimento viene meno in seguito alla decisione, considerando la necessità del monitoraggio continuo della situazione, che si realizza nella ripetizione e condivisione delle informazioni lungo la catena di approvvigionamento ogni anno (maggior parte delle decisioni).

Dal punto di vista della formazione specifica e dell’elaborazione di procedure riguardo le misure di prevenzione e di protezione, sebbene il D.Lgs. 81/08 e smi già prevedesse tale azione gestionale, l’autorizzazione ne sottolinea l’importanza e l’obbligatorietà, per l’utilizzatore a valle e per il titolare dell’autorizzazione, con rilevanza in riferimento ai dispositivi di protezione (DPI).

In aggiunta rispetto alle prescrizioni del D.Lgs. 81/08 e smi, al fine di mantenere attiva l’autorizzazione, il titolare dovrà elaborare una relazione di revisione, utilizzando i dati di giustificazione e monitoraggio elaborati dagli utilizzatori a valle e forniti da ECHA. Mediante tale metodo di controllo, i soggetti appartenenti alla catena di approvvigionamento saranno obbligati ad impegnarsi a ricercare alternative, ad applicare le corrette misure di gestione del rischio, a controllare l’esposizione dei lavoratori e l’efficacia delle misure applicate. Inoltre la trasmissione delle informazioni permetterà di ridefinire gli usi autorizzati al fine di facilitare la ricerca di prodotti alternativi.

 

Conclusioni

Mediante queste misure aggiuntive legate all’autorizzazione viene enfatizzata l’importanza dei processi di ricerca e di sviluppo da parte delle Aziende, di controllo e monitoraggio degli organismi di vigilanza e di collaborazione e trasmissione dell’informazione lungo la catena di approvvigionamento al fine di una futura sostituzione/eliminazione nel mercato delle sostanze in autorizzazione. Appare quantomeno scontato che le aziende, quando ancora l’idea di usare una sostanza in autorizzazione è in fase embrionale, debbano analizzare e conoscere tutti i risvolti correlati, per poter decidere costi e benefici di una loro reale introduzione nel processo produttivo; o nel caso siano già in uso, una loro permanenza.

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