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Devono essere registrate le sostanze presenti in natura cui si applica un processo di estrazione?

Secondo l'articolo 2(7)(b) e il punto 8 dell'allegato V al REACH, le sostanze presenti in natura sono esentate dall'obbligo di registrazione se non vengono modificate chimicamente, se non si classificano come pericolose secondo la Direttiva 67/548/CEE, se non sono sostanze altamente preoccupanti e se non sono sostanze persistenti, bioaccumulabili e tossiche (PBT) o molto persistenti e molto bioaccumulabili (vPvB). Se a tali sostanze si applica un processo di estrazione, bisognerà verificare se il processo applicato rientra in quelli elencati nell'articolo 3(39) del REACH. Se questo è il caso, la sostanza si qualifica ancora come sostanza presente in natura e per questo non soggetta alla registrazione.

I processi citati nell'articolo 3(39) sono processi di carattere manuale, meccanico o gravitazionale, dissoluzione in acqua, flottazione, estrazione con acqua, distillazione in corrente di vapore, riscaldamento per rimuovere solo l'acqua ed estrazione dall'aria. Da notare che l'estrazione con solventi diversi dall'acqua, tipo esano o etanolo, non sono coperti dall'articolo 3(39). Le sostanze che sono estratte con tali solventi non si qualificano come sostanze presenti in natura e per questo non possono essere esentate dalla registrazione secondo il punto 8 dell'Allegato V. 

L'olio di lavanda, ad esempio, è estratto dai fiori di alcune specie di lavanda (presenti in natura) mediante distillazione in corrente di vapore. La successiva separazione spontanea dell'olio e dell'acqua consente un facile isolamento dell'olio di lavanda. Dal momento che questo processo è menzionato nell'articolo 3(39), l'olio di lavanda può quindi essere considerato come sostanza presente in natura.

Al contrario, l'olio di crisantemo, che è estratto dai fiori e dalle foglie di crisantemo (presente in natura) con una miscela di acqua e detanolo (1:1), non può essere considerato come sostanza presente in natura.

In linea generale, è importante ricordare che spetta al fabbricante valutare il processo applicato e determinare se la definizione data dall'articolo 3(39) è applicabile o meno.

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