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Esiste una speciale procedura per nominare un rappresentante esclusivo?

Il fatto di diventare un rappresentante esclusivo è solo una questione di reciproco accordo tra il “fabbricante non comunitario” e la persona fisica o giuridica stabilita nella Comunità europea che viene nominata come un rappresentante esclusivo. I “fabbricanti non comunitari” dovranno quindi inviare una lettera al loro rappresentante esclusivo per confermarne la nomina, la quale dovrà essere a disposizione in caso di ispezione da parte delle autorità pertinenti di vigilanza degli Stati Membri. All'ECHA non deve essere inviata nessuna lettera. Tuttavia, nell'allestimento del dossier di registrazione nel formato IUCLID 5 è consigliato al rappresentante esclusivo di allegare la lettera di nomina nel campo “Official assignement from non EU manufacturer” della sezione 1.7. Ulteriori informazioni sugli obblighi del rappresentate esclusivo sono fornite nella sezione 2.1.2.5 della Guida alla Registrazione. Inoltre il “fabbricante non comunitario”, ai sensi dell'articolo 8(3) del REACH, dovrebbe informare gli importatori appartenenti alla stessa catena di approvvigionamento della nomina del rappresentante esclusivo. Questi importatori saranno a loro volta considerati utilizzatori a valle.

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