Le sostanze assoggettate a controllo doganale devono essere classificate e notificate in ambito CLP?
No, a condizione che siano soddisfatte le seguenti condizioni: se le sostanze o miscele sono in deposito temporaneo, in transito, in una zona franca o in un deposito franco sul territorio dell’UE e sono solo in transito nel territorio dell’UE e rimangono sotto controllo doganale in vista di una riesportazione, non sono soggette alle disposizioni del Reg. CLP. Gli importatori di sostanze e miscele destinate a lasciare di nuovo l'UE, i quali vogliono beneficiare dell'esenzione dall'applicazione del CLP, dovranno assicurare che tali sostanze o miscele, durante la loro permanenza sul territorio dell’UE, soddisfino tutte le seguenti condizioni:
- Devono essere messe in una zona franca o in un deposito franco come definito nell'ambito della legislazione doganale o assoggettate a un'altra procedura doganale pertinente (procedura temporanea, deposito temporaneo.
- Devono essere soggette alla supervisione delle autorità doganali.
- Non devono essere sottoposte ad alcun trattamento o ad alcun processo durante la loro permanenza nell’UE. A tal fine una zona franca o un deposito franco presente sul territorio UE è considerato come parte dell’UE.
In caso di dubbio, si raccomanda di contattare le autorità doganali che possono fornire chiarimenti sulle regole doganali stabilite dal regolamento (CEE) N. 2913/92 sul Codice doganale comunitario che possono essere applicate alle sostanze e alle miscele che sono soltanto di passaggio attraverso il territorio dell’UE.
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