Quali sono gli obblighi delle imprese non SEE?
I fabbricanti al di fuori dello Spazio Economico Europeo (SEE) non hanno obblighi diretti in ambito REACH. Sarà invece l'importatore con sede nel SEE a dover conformarsi agli obblighi previsti dal REACH. In conformità all'articolo 3(9) del REACH, per fabbricante si intende ogni persona fisica o giuridica stabilita nella Comunità che fabbrica una sostanza nella della Comunità. Le imprese non SEE che esportano sostanze in quanto tali, contenute in miscele o in articoli nel SEE possono (ma non sono obbligate) nominare un “rappresentante esclusivo” secondo quanto disposto dall'articolo 8 del REACH per adempiere agli obblighi che sono in capo all'importatore. Per ulteriori informazioni sul rappresentante esclusivo consultare la sezione 1.5.3.4. della Guida alla Registrazione.
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