Quali sostanze devono essere registrate?
La registrazione è richiesta per tutte le sostanze:
- come definite nell'Articolo 3(1) del REACH;
- fabbricate o importate nella Comunità in quantitativi pari o superiori a 1 tonn/anno;
- salvo che non siano esentate dall'obbligo di registrazione o considerate come già registrate, secondo gli Articoli 2, 9, 15 o 24 del REACH;
- a prescindere della loro classificazione come pericolose o non pericolose.
Le news più lette
-
BREAKING! Esenzione dalla nomina del consulente ADR: nuovo Decreto
-
BREAKING! Approvazione delle sostanze attive biocide ADBAC/BKC (C12-C16) e triidrogeno pentapotassio di(perossimonosolfato) di(solfato)
-
La Svezia continua il processo di armonizzazione di una serie di composti particolarmente attenzionati in Europa, tra cui la 2-(4-tert-butilbenzil) propionaldeide
-
L’UE adotta i primi standard di rendicontazione sulla sostenibilità
-
DM 119/2023: definite le regole per la preparazione al riutilizzo
-
Verso una proibizione dell’export di chemicals vietati in UE?
Normachem informa
Come possiamo aiutarti?
Formazione
Normachem offre un ampio programma di formazione rivolto alle aziende.
Vedi tutti i corsiContattaci
Scrivici per avere informazioni più approfondite sui nostri servizi, corsi e convegni.
ScriviciIscriviti alla newsletter
Resta aggiornato su tutte le novità Normachem