Chi può essere nominato come rappresentante esclusivo?
Un’impresa non SEE (che può nominare un rappresentante esclusivo) può, mediante mutuo accordo, nominare una persona fisica o giuridica stabilita nello Spazio Economico Europeo (SEE) per agire come suo rappresentante esclusivo. In conformità all'articolo 8(2) del REACH questo rappresentante deve conformarsi agli obblighi previsti dal REACH per gli importatori. Pertanto al rappresentante esclusivo viene richiesta una sufficiente esperienza nella manipolazione pratica delle sostanze, nonché delle informazioni ad esse connesse. Ulteriori informazioni sul rappresentante esclusivo sono fornite nella sezione 2.1.2.5 della Guida alla Registrazione.
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