Chi può nominare un rappresentante esclusivo?
In conformità all'Articolo 8(1) del REACH, una persona fisica o giuridica stabilita al di fuori dell’UE che fabbrica sostanze (per essere usate come tali o in miscelei e/o per la fabbricazione di articoli), formula miscele o produce articoli, può nominare un rappresentante esclusivo stabilito nell’UE per condurre la registrazione delle sostanze che vengono importate (come tali, in miscele e/o in articoli) nell’UE. I distributori non sono menzionati nell'articolo 8(1) e pertanto non possono nominare un rappresentante esclusivo. Il riferimento all'UE copre sia i paesi dell'UE sia i paesi dell'EFTA che hanno aderito all'Accordo SEE, i quali sono Islanda, Liechtenstein e Norvegia.
Il rappresentante esclusivo dovrà adempiere agli obblighi di registrazione che spettano agli importatori (REACH Titolo II) e conformarsi agli altri obblighi previsti dal REACH per gli importatori. Ulteriori informazioni sul ruolo di rappresentante esclusivo sono fornite nella sezione2.1.2.5 della Guida alla Registrazione.
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