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Come possono "i fabbricanti non comunitari" aiutare i loro rappresentanti esclusivi o importatori a prepararsi alla registrazione?

L'importatore o il rappresentante esclusivo è responsabile della trasmissione di un dossier di registrazione o di una pre-registrazione al fine di beneficiare delle scadenze di registrazione previste per le sostanze phase-in. Al fine di assistere questi attori in ambito REACH, il “fabbricante non comunitario” può decidere di rendersi consapevole di quanto richiesto dal REACH ed iniziare a raccogliere informazioni pertinenti. Questo può includere la corretta identificazione della sostanza (codici identificativi, quali N. CAS o EINECS/ELINCS/NLP, e nome) e le informazioni circa la composizione. Ulteriori informazioni sono disponibili nella Guida all’identificazione e alla denominazione delle sostanze in ambito REACH e CLP.

Il “fabbricante non comunitario” può anche assistere fornendo le pertinenti informazioni sulle proprietà intrinseche delle sostanze (REACH Allegati da VII a XI). Comunque, queste misure di supporto da parte del “fabbricante non comunitario” non possono sollevare l'importatore o il rappresentante esclusivo dai pertinenti obblighi di conformità alle disposizioni del REACH.

Ulteriori informazioni per il “fabbricante non comunitario” sono disponibili nel sito Ufficiale di ECHA.

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