Gli analoghi sintetici di sostanze naturali sono esentati dalla registrazione in conformità all’Articolo 2(7)(b) e all’Allegato V REACH?
No. Al fine di beneficiare dell’esenzione prevista dall’Articolo 2(7)(b) e dal Punto 8 dell’All. V, come modificato, del Reg. REACH, le sostanze presenti in natura devono soddisfare la definizione stabilita dall’articolo 3(39) del REACH. Tali sostanze includeranno sostanze derivate da rocce geologiche, piante, animali, microorganismi, ecc.
Queste sostanze possono essere processate solo mediante l’utilizzo dei metodi specificati nell’articolo 3(39) del REACH (dissoluzione in acqua, flottazione) e senza subire alcuna chimica (REACH Articolo 3(40)).
Dal momento che gli analoghi sintetici delle sostanze presenti in natura non soddisfano tali criteri, ogni fabbricante o importatore di queste sostanze in quantitatà pari o superiori ad 1 tonn/anno sarà soggetto agli obblighi di registrazione.
Le news più lette
-
Direttiva UE 2022/431: Esposizione a sostanze reprotossiche e farmaci pericolosi
-
Ecodesign for Sustainable Products Regulation: una svolta verso la sostenibilità
-
Decreto-Legge 25 giugno 2024, n. 84 - Disposizioni urgenti sulle materie prime critiche di interesse strategico
-
Novità ADR 2025: introdotti 11 nuovi numeri ONU
-
Autorizzazioni REACH
-
Nuova valutazione IARC in previsione per PFOA, acrilonitrile e talco
Normachem informa
Come possiamo aiutarti?
Formazione
Normachem offre un ampio programma di formazione rivolto alle aziende.
Vedi tutti i corsiContattaci
Scrivici per avere informazioni più approfondite sui nostri servizi, corsi e convegni.
ScriviciIscriviti alla newsletter
Resta aggiornato su tutte le novità Normachem