Gli analoghi sintetici di sostanze naturali sono esentati dalla registrazione in conformità all’Articolo 2(7)(b) e all’Allegato V REACH?
No. Al fine di beneficiare dell’esenzione prevista dall’Articolo 2(7)(b) e dal Punto 8 dell’All. V, come modificato, del Reg. REACH, le sostanze presenti in natura devono soddisfare la definizione stabilita dall’articolo 3(39) del REACH. Tali sostanze includeranno sostanze derivate da rocce geologiche, piante, animali, microorganismi, ecc.
Queste sostanze possono essere processate solo mediante l’utilizzo dei metodi specificati nell’articolo 3(39) del REACH (dissoluzione in acqua, flottazione) e senza subire alcuna chimica (REACH Articolo 3(40)).
Dal momento che gli analoghi sintetici delle sostanze presenti in natura non soddisfano tali criteri, ogni fabbricante o importatore di queste sostanze in quantitatà pari o superiori ad 1 tonn/anno sarà soggetto agli obblighi di registrazione.
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