Gli intermedi devono essere registrati?
L'obbligo di registrazione è strettamente correlato al tipo di intermedio, come definito dall'articolo 3(15) del REACH.
- Intermedi non isolati: Per l'uso di una sostanza come intermedio non isolato, non sussistono obblighi in ambito REACH.
- Intermedi isolati in sito: Un fabbricante di intermedi isolati in sito in quantitativi pari o superiori a 1 tonn/anno sarà soggetto alla registrazione, fatte salve eventuali esenzioni. Tuttavia i dichiaranti di intermedi isolati insito possono effettuare una registrazione ridotta secondo quanto stabilito dall'articolo 17(2) del REACH se sono in grado di confermare che la sostanza è fabbricata ed utilizzata in condizioni rigorosamente controllate come descritto nell'articolo 17(3).
- Intermedi isolati trasportati: Un fabbricante o importatore di intermedi isolati trasportati in quantitativi pari o superiori ad 1 tonn/anno sarà soggetto alla registrazione, fatte salve eventuali esenzioni. Tuttavia i dichiaranti di intermedi isolati trasportati possono effettuare una registrazione ridotta secondo quanto stabilito dall'articolo 18(2) del REACH se sono in grado di confermare che la sostanza è fabbricata e/o utilizzata incondizioni rigorosamente controllate e che ha ricevuto conferma daparte dell'utilizzatore che la sostanza è utilizzata in condizioni rigorosamente controllate come descritto nell'articolo 18(4). In questo caso, sia il dichiarante sia gli utilizzatori sono responsabili delle loro dichiarazioni circa le condizioni rigorosamente controllate.
La Guidance for intermediates descrive quando e come si possono usare le specifiche disposizioni previste per gli intermedi.
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