Il rappresentante esclusivo, deve specificare nel dossier di registrazione l'identità del “fabbricante non comunitario” che rappresenta?
Il rappresentante esclusivo deve essere in grado di documentare chi sta rappresentando (ad es. il nome del fabbricante non UE può essere fornito nella Sezione 1.7 di IUCLID) e gli si raccomanda di allegare a tale sezione la lettera di nomina ricevuta dal fabbricante non UE. L'inserimento di tali informazioni nel dossier di registrazione non è obbligatorio, ma è necessario mantenerle a disposizione in caso di ispezione. Al rappresentante esclusivo si raccomanda anche di includere, nella sezione 1.7 di IUCLID, la “lista degli importatori”.
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