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Le leghe devono essere registrate?

Il Reg. REACH considera le leghe come “miscele speciali” (considerando 31, punto 0.11 Allegato I, come modificato dal Reg. (CE) n. 1272/2008). Pertanto una lega deve essere trattata analogamente alle altre miscele e per questo la lega in quanto tale non sarà soggetta alla registrazione, bensì lo saranno gli elementi che la compongono indipendentemente dal processo di fabbricazione della lega. Comunque, i componenti che non sono importanti per le proprietà della lega dovrebbero essere considerati come impurezze (ad es. essi sono parte di una sostanza nella miscela) e pertanto non dovranno essere registrati separatamente.

Si prega di notare che i composti intermetallici spesso sono erroneamente considerati come leghe, sebbene essi abbiano una stechiometria ben definita. Tali sostanze sono elencate nell'EINECS (ad es. “alluminio, composto con ferro (1:1)”, “ferro, composto con titanio (2:1), ecc.) e quindi non possono essere considerate come miscele e per questo dovranno essere registrati come tali. Questo significa che le (pre)registrazioni separate di Alluminio e Ferro non coprono la sostanza “alluminio, composto con ferro (1:1) ”o la sostanza“ alluminio, composto con ferro (1:3). Per ogni composto intermetallico con un diverso tasso di metallo sarà richiesta una (pre)registrazione separata.

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