Le sostanze modificate derivanti dalle sostanze presenti nell’Allegato IV sono anch’esse esentate dalla registrazione?
Secondo quanto stabilito dall’articolo 2(7)(a) del Reg. REACH, le sostanze elencate nell’All. IV sono esentate dalla registrazione. Anche le sostanze modificate derivanti dalle sostanze elencate nell’All. IV sono esentate dalla registrazione a condizione che queste siano ancora coperte dalla stessa voce EINECS. Se l’eventuale modifica di una sostanza è coperta dalla stessa voce EINECS cui appartiene la sostanza non modificata, si dovrà valutare caso per caso. Ad es., per gli oli estratti da piante come l’olio di soia (EINECS n. 232-274-4; CAS n.8001-22-7) i derivati modificati fisicamente saranno esplicitamente coperti nella voce EINECS. Rispetto a ciò, la modifica chimica (ad es. l’idrogenazione) non è citata e per questo è considerata non coperta. Per ulteriori informazioni far riferimento all’Articolo 3(40) del REACH e alla sezione 2.2.3.3 della Guida alla registrazione.
Le news più lette
-
Restrizione 27: Divieto di utilizzo di Nichel e suoi composti
-
Possibile inclusione di PFHxS, sali e composti correlati, nell’Allegato I del Reg. POPs
-
Integrazione in TARIC delle misure relative alle sostanze elencate negli allegati XIV e XVII del Reg. REACH
-
Nuovi valori limite di esposizione per piombo e diisocianati
-
Autorizzazioni REACH
-
Ufficializzato il piano programmatico di ECHA per il triennio 2023-2026
Normachem informa
Come possiamo aiutarti?
Formazione
Normachem offre un ampio programma di formazione rivolto alle aziende.
Vedi tutti i corsiContattaci
Scrivici per avere informazioni più approfondite sui nostri servizi, corsi e convegni.
ScriviciIscriviti alla newsletter
Resta aggiornato su tutte le novità Normachem