Quali sono gli obblighi delle imprese non SEE?
I fabbricanti al di fuori dello Spazio Economico Europeo (SEE) non hanno obblighi diretti in ambito REACH. Sarà invece l'importatore con sede nel SEE a dover conformarsi agli obblighi previsti dal REACH. In conformità all'articolo 3(9) del REACH, per fabbricante si intende ogni persona fisica o giuridica stabilita nella Comunità che fabbrica una sostanza nella della Comunità. Le imprese non SEE che esportano sostanze in quanto tali, contenute in miscele o in articoli nel SEE possono (ma non sono obbligate) nominare un “rappresentante esclusivo” secondo quanto disposto dall'articolo 8 del REACH per adempiere agli obblighi che sono in capo all'importatore. Per ulteriori informazioni sul rappresentante esclusivo consultare la sezione 1.5.3.4. della Guida alla Registrazione.
Le news più lette
-
Restrizione 27: Divieto di utilizzo di Nichel e suoi composti
-
Possibile inclusione di PFHxS, sali e composti correlati, nell’Allegato I del Reg. POPs
-
Integrazione in TARIC delle misure relative alle sostanze elencate negli allegati XIV e XVII del Reg. REACH
-
Nuovi valori limite di esposizione per piombo e diisocianati
-
Autorizzazioni REACH
-
Ufficializzato il piano programmatico di ECHA per il triennio 2023-2026
Normachem informa
Come possiamo aiutarti?
Formazione
Normachem offre un ampio programma di formazione rivolto alle aziende.
Vedi tutti i corsiContattaci
Scrivici per avere informazioni più approfondite sui nostri servizi, corsi e convegni.
ScriviciIscriviti alla newsletter
Resta aggiornato su tutte le novità Normachem