Quali sostanze devono essere registrate?
La registrazione è richiesta per tutte le sostanze:
- come definite nell'Articolo 3(1) del REACH;
- fabbricate o importate nella Comunità in quantitativi pari o superiori a 1 tonn/anno;
- salvo che non siano esentate dall'obbligo di registrazione o considerate come già registrate, secondo gli Articoli 2, 9, 15 o 24 del REACH;
- a prescindere della loro classificazione come pericolose o non pericolose.
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