Un potenziale dichiarante deve registrare le sostanze che sta fabbricando o importando se queste sono state precedentemente notificate ai sensi della Direttiva 67/548/CEE da parte di un altro fabbricante o importatore e quindi già considerate come registr
Sì, una notifica ai sensi della Direttiva 67/548/CEE come modificata dalla Direttiva 92/32/CEE è nominale e quindi solo il notificante può beneficiare del fatto che le sostanze notificate sono considerate registrate. Pertanto, ogni altra parte che fabbrica o importa la sostanza in quantitativi pari o superiori a 1 tonn/anno che non notificato questa sostanza, ha l'obbligo di registrarla, fatte salve eventuali esenzioni. Ulteriori informazioni sulle sostanze notificate sono disponibili nella Guida alla Registrazione e nell'articolo 24 del Reg. REACH.
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