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Ambiente

I criteri EOW per il conglomerato bituminoso

Con il decreto 28 marzo 2018, n. 69, il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ha indicato, ai sensi dell’art. 184-ter comma 2 del D.Lgs. 3 aprile 2006 n.152, i criteri per la definizione della cessazione della qualifica di rifiuto del conglomerato bituminoso.

Il legislatore ha infatti riconosciuto “che in Italia esiste un mercato per il granulato di conglomerato bituminoso in ragione del fatto che lo stesso risulta comunemente oggetto di transazioni commerciali e possiede un effettivo valore economico di scambio, che sussistono scopi specifici per i quali la sostanza è utilizzabile, nel rispetto dei requisiti tecnici di cui al presente regolamento, che la medesima rispetta la normativa e gli standard esistenti applicabili ai prodotti e che il suo utilizzo non porta a impatti complessivi negativi sull'ambiente o sulla salute umana”.

Sono stati quindi forniti i criteri da rispettare (e dimostrare) secondo i quali il conglomerato bituminoso cessa di essere considerato rifiuto e può essere di conseguenza qualificato come granulato di conglomerato bituminoso, ovvero:

a) è utilizzabile per uno dei seguenti scopi (All. I parte a):

  • per le miscele bituminose prodotte con un sistema di miscelazione a caldo nel rispetto della norma UNI EN 13108 (serie da 1-7);
  • per le miscele bituminose prodotte con un sistema di miscelazione a freddo;
  • per la produzione di aggregati per materiali non legati e legati con leganti idraulici per l'impiego nella costruzione di strade, in conformità alla norma UNI EN 13242, ad esclusione dei recuperi ambientali.

b) risponde agli standard previsti dalle norme UNI EN 13108-8 (serie da 1-7) o UNI EN 13242 in funzione dello scopo specifico previsto;

c) risulta conforme alle specifiche di cui alla parte b) dell’All. I, riguardanti le verifiche sui rifiuti in ingresso e sul granulato ottenuto.

Con particolare riferimento al punto c, si richiede che:

  1. l'impianto di produzione del granulato di conglomerato bituminoso sia dotato di una procedura di accettazione dei rifiuti in ingresso, anche tramite controllo visivo;
  2. un campione di granulato ogni 3000 m3 sia sottoposto a verifiche analitiche (effettuate da laboratori certificati) per la quantificazione di amianto e IPA, parametri per i quali sono fissati rispettivamente i limiti massimi di 1000 mg/kg e 100 mg/kg;
  3. un campione di granulato ogni 3000 m3 sia sottoposto a test di cessione (effettuate da laboratori certificati) secondo il metodo riportato nell'allegato 3 al decreto del DM 5 febbraio 1998. La lista dei parametri ed i relativi limiti sono riportati al punto b.2.2 dell’All. I al DM 69/2018;
  4. il granulato di conglomerato contenga al max 1% in massa di materie estranee e risponda alle norme di riferimento per la classificazione granulometrica (EN 933-1) e per la natura degli aggregati (EN 932-3).

Il rispetto delle caratteristiche del granulato deve essere dichiarato dal produttore dello stesso tramite specifica dichiarazione di conformità, che deve essere redatta al termine del processo produttivo di ciascun lotto secondo il modulo di cui all'Allegato 2 e inviata tramite raccomandata con avviso di ricevimento (o con una delle modalità di cui all'art. 65 del D.Lgs. 82/2005) all'autorità competente e all’ARPA territorialmente competente.

In aggiunta, le aziende che effettuano il recupero del rifiuto devono conservare per 5 anni un campione di granulato prelevato al termine del processo produttivo di ciascun lotto in modo da consentire la ripetizione delle analisi. Sono esentate da tale obbligo le aziende in possesso di certificazione EMAS e UNI EN ISO 14001, a patto che predispongano idonea documentazione a dimostrazione dei seguenti punti:

 a) il rispetto dei requisiti del granulato di conglomerato bituminoso;

 b) caratterizzazione del granulato di conglomerato bituminoso secondo quanto previsto nell'allegato 1 parte b);

 c) tracciabilità dei rifiuti in ingresso;

 d) destinazioni del granulato di conglomerato bituminoso prodotto;

 e) rispetto della normativa in materia ambientale e delle eventuali prescrizioni riportate nell'autorizzazione;

 f) revisione e miglioramento del sistema di gestione ambientale;

 g) formazione del personale.

Il Decreto 28 marzo 2018, n. 69 impone in ultimo che i produttori del granulato di conglomerato bituminoso presentino all’autorità competente, entro il 31/10/2018, un aggiornamento della comunicazione effettuata ai sensi dell'articolo 216 o un'istanza di aggiornamento dell'autorizzazione ai sensi del Titolo III-bis della Parte II e del Titolo I, Capo IV, della Parte IV del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.

Si sottolinea per chiarezza come le disposizioni del decreto siano da applicare esclusivamente al conglomerato bituminoso sottoposto a operazioni di recupero e non a quello qualificato come sottoprodotto ai sensi dell'art. 184-bis del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.
 

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