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Sicurezza prodotto

Pubblicazione dei Reg. Del. (UE) 2023/1434 e 2023/1435, che modificano il Reg. CLP

Modifiche all'Allegato VI del Reg. CLP, in funzione del XIX ATP

È stato pubblicato il Regolamento Delegato (UE) 2023/1434 recante modifica, ai fini dell’adeguamento al progresso tecnico e scientifico, del Regolamento (CE) n. 1272/2008 (CLP), che aggiunge nuove note all’Allegato VI ai fini di armonizzare la classificazione di un gruppo di sostanze, quali composti del boro e all’acido 2-etilesanoico e ai suoi sali, nella stessa voce.

Il presente regolamento costituisce il XIX ATP del Reg. CLP e si applicherà in maniera cogente a partire dal 1° febbraio 2025; i fornitori di sostanze e miscele possono comunque classificare i propri prodotti in conformità a tale regolamento su base volontaria a partire dal 31 luglio 2023.

Le note di classificazione aggiunte sono rispettivamente:

  • Nota 10: relativa alla classificazione armonizzata che si riferisce ad una “parte comune” delle molecole oggetto di una voce di gruppo
  • Nota 11: relativa all’ additività di alcuni composti del boro per la classificazione come Repr. 1B H360FD.
  • Nota 12: relativa all’additività della classificazione dal punto di vista della tossicità per la riproduzione per certe sostanze elencate in una voce di gruppo.

Le note di cui sopra sono state attribuite mediante l’adiacente pubblicazione del Reg. Del. (UE) 2023/1435 ad una serie di sostanze già incluse in Allegato VI, tra cui: acido borico; triossido di diboro; eptaossido di tetraboro e disodio, idrato; tetraborato di disodio, anidro; acido ortoborico, sale sodico; tetraborato di disodio decaidrato e tetraborato di disodio pentaidrato, nonché all’acido 2-etilesanoico e suoi Sali.

 

Sulla base delle discussioni in seno al gruppo di esperti CARACAL, tali note sono necessarie per consentire un’identificazione più precisa del pericolo di miscele che contengono più sostanze appartenenti alla stessa «voce di gruppo».

Non si esige di fatto la conformità immediata alle classificazioni armonizzate riviste, tenendo quindi conto delle esigenze di adeguamento dei fornitori; tuttavia, a decorrere dall’entrata in vigore del presente regolamento, la conformità su base volontaria viene fortemente consigliata al fine di garantire un livello elevato di protezione della salute umana e dell’ambiente.
 

Fonte: Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (1 e 2)

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