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Sicurezza prodotto

Modifica degli Allegati II, III e V del Reg. Cosmetici circa l’uso in prodotti cosmetici di sostanze CMR

L’Unione Europea ha notificato alla WTO una bozza di regolamento per la modifica degli Allegati II, III e V del Reg. Cosmetici

L’articolo 15 del regolamento cosmetici 1223/2009, prevede che l'utilizzo di sostanze classificate come sostanze CMR di categoria 1A, 1B e 2 (secondo i criteri di classificazione del Regolamento CLP 1272/2008) siano vietate, salvo che queste siano state sottoposte alla valutazione da parte del comitato CSSC e dichiarate sicure per l'utilizzo nei prodotti cosmetici. Sono previste delle eccezioni che riguardano casi comprovati come il non poter disporre di alternative adeguate, documentato nell’analisi delle alternative e salvo parere positivo del comitato CSSC (articolo 15, comma 2).

Al fine di imporre divieti uniformi circa l’utilizzo di sostanze CMR nel mercato interno, queste vengono inserite tutte nell’elenco delle sostanze proibite nell'Allegato II del regolamento cosmetici e, quando necessario, cancellate dagli elenchi presenti negli allegati da III e VI del regolamento.

La Commissione europea ha recentemente pubblicato una bozza di regolamento che contiene elenchi di nuove sostanze da inserire in Allegato II, provvedendo ad eleminare alcune voci attualmente in allegato III e V.

In particolare, in seguito all’opinione SCCS di marzo 2020, è stato aggiunto lo zinco piritione (CAS 13463-41-7- (T-4)- bis[1-(hydroxy-.kappa.O)pyridine-2(1H)-thionato-.kappa.S]zinc, INCI name Zinc Pyrithione) in Allegato II, cancellato dall’elenco delle sostanze elencate in Allegato III (sostanze il cui uso è vietato, salvo entro determinati limiti) e dall’elenco di Allegato V (sostanze conservanti).

Tale bozza di regolamento è stata notificata ai membri del WTO al fine di esaminare la presenza di barriere al commercio nel contenuto del documento.


Fonte: Commissione europea

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