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Sicurezza prodotto

Bisfenolo A in vernici e rivestimenti destinati a venire a contatto con prodotti alimentari

Pubblicato il Regolamento (UE) 2018/213 relativo all'utilizzo del Bisfenolo A che modifica il Reg. (UE) 10/2011

È stato pubblicato il 12 febbraio 2018 il Regolamento 2018/213 della commissione relativo all'utilizzo del Bisfenolo A (2,2-bis(4-idrossifenil) propano con n. CAS 80-05-7) in vernici e rivestimenti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari e che modifica il regolamento (UE) n. 10/2011.

L'utilizzo del Bisfenolo A (BPA) come monomero nella produzione di materiali e oggetti di materia plastica è autorizzato dal regolamento (UE) n. 10/2011 della Commissione. La sostanza è soggetta ad un limite di migrazione specifica (LMS) di 0,6 mg di BPA per kg di prodotto alimentare (mg/kg). L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha però riesaminato le informazioni scientifiche e ha aggiornato il proprio parere sul BPA, pertanto per quanto riguarda l'utilizzo di tale sostanza nei materiali di materia plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari. è stato abbassato il vecchio limite di migrazione ad un nuovo limite di 0,05 (mg/kg).

Benché l'LMS stabilito serva da base per la gestione globale dei rischi rappresentati dal BPA, permangono alcune incertezze scientifiche sulla natura dei potenziali effetti negativi, in particolare riguardo alla fase dello sviluppo. Sono pertanto state adottate ulteriori misure cautelative per i gruppi più vulnerabili della popolazione, per cui gli effetti sullo sviluppo potrebbero essere irreversibili e permanenti, quindi soprattutto per i lattanti (con età inferiore ai 12 mesi) e per i bambini nella prima infanzia (con età da 1 a 3 anni), categorie normate e tutelate nel regolamento (UE) n. 609/2013.

A tal fine, il BPA non deve migrare dalle vernici o dai rivestimenti applicati ai materiali e agli oggetti specificamente destinati a venire a contatto con gli alimenti per lattanti e bambini nella prima infanzia. Quindi il BPA non deve essere presente in formule per lattanti, formule di proseguimento, alimenti a base di cereali, alimenti per la prima infanzia, alimenti a fini medici speciali, creati per soddisfare le esigenze nutrizionali dei lattanti e dei bambini nella prima infanzia, a bevande a base di latte e prodotti analoghi specificamente destinati ai bambini nella prima infanzia.

Gli operatori economici dovranno redigere una dichiarazione di conformità che riporti le informazioni al fine di identificare facilmente i materiali e gli oggetti verniciati o rivestiti. La dichiarazione dovrà essere conforme all’allegato I del Reg. (UE) 2018/213.

Su richiesta di un'autorità competente nazionale, l'operatore economico deve mettere a disposizione l'opportuna documentazione giustificativa, comprovante la conformità. La documentazione deve contenere le condizioni e i risultati delle prove, i calcoli, compresa la modellizzazione, altre analisi e le prove della sicurezza o le argomentazioni a dimostrazione della conformità.

I materiali e gli oggetti verniciati o rivestiti e i materiali e gli oggetti di materia plastica immessi legalmente sul mercato prima del 6 settembre 2018 possono rimanere sul mercato sino ad esaurimento delle scorte. Il presente regolamento entrerà effettivamente in vigore a decorrere dal 6 settembre 2018.

 

Fonte: EFSA
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R0213&from=EN

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