Devo Registrare anche se fabbrico/importo meno di 1 ton/anno?
Come valutare e applicare gli obblighi di registrazione REACH in termini di scadenza di registrazione e requisiti di informazione (fascia di tonnellaggio) per la fabbricazione/importazione di sostanze.
In vista della prossima scadenza per la presentazione delle registrazioni di sostanze phase-in già pre-registrate, si torna a parlare di come valutare e applicare gli obblighi di registrazione in termini di scadenza e fascia di tonnellaggio. Considerando che:
- Il testo legale del Reg. REACH non contiene alcun esempio al suo interno che stabilisca in modo chiaro ed incontrovertibile l’applicazione della scadenza di registrazione e dei relativi requisiti di informazione su casi pratici e reali.
- La Guida ECHA alla Registrazione enumera alcuni esempi/casi pratici al cap. 2.3.2 che tuttavia non coprono tutte le casistiche possibili che possono sopraggiungere nella vita reale aziendale.
- Non esistono altri documenti ufficiali e non (es.: FAQ sul sito di ECHA, Guide ECHA in pillole, position papers, ecc.) che aggiungano ulteriori informazioni in merito circa l’applicabilità pratica (con esempi e casi studio) dell’obbligo di registrazione e dei requisiti di informazione.
Se cercavate un approfondimento in merito, siete nel posto giusto!
Il Regolamento REACH, con l’espressione “1 tonnellata all’anno” identifica l’anno solare come riferimento temporale su cui valutare eventuali obblighi di registrazione.
All’Art.3(30) il REACH definisce l’anno come segue:
"all'anno: per anno solare, salvo diversa indicazione. Per le sostanze soggette a un regime transitorio che sono state importate o fabbricate per almeno tre anni consecutivi, i quantitativi annuali si calcolano sulla base dei volumi medi di produzione o di importazione dei tre anni solari precedenti".
Quindi, relativamente alle sostanze in regime transitorio, per “anno” si intendono i tre anni solari precedenti, valutando la media dei quantitativi fabbricati o importati in tale periodo. Potrebbe sorgere il dubbio che i tre anni non siano effettivamente quelli immediatamente precedenti alla data di registrazione, tuttavia, da un’analisi del testo inglese del regolamento si osserva come la frase “dei tre anni precedenti” sia resa con “for the three preceding calendar years”. Il termine “preceding”, usato al posto di “previous”, lascia intendere che i tre anni devono essere esattamente precedenti alla scadenza di registrazione. ECHA, nella linea guida sulla registrazione (Guida alla registrazione, novembre 2016 - vers. 3.0), ha riportato alcuni interessanti esempi in cui si chiarisce come valutare i propri obblighi di registrazione. Uno di questi (esempio 6b) è molto interessante per valutare un caso borderline:
Esempio 6b: L’azienda W importa 15 tonnellate nel 2015, 20 tonnellate nel 2016, 15 tonnellate nel 2017 e 0,15 tonnellate nel 2018 fino al mese di maggio e intende importare altre 0,35 tonnellate entro la fine del 2018 (0,5 tonnellate come tonnellaggio totale per il 2018). In questo caso, il 31 maggio 2018 deve essere effettuata una registrazione; in essa il volume annuo stimato per il 2018 deve essere indicato come 0,5 tonnellate, ma le prescrizioni relative ai dati si baseranno sul volume medio degli ultimi 3 anni (16,7 tonnellate).
Alla luce di ciò, considerando inoltre che:
- la condizione di fabbricazione o importazione “per almeno tre anni consecutivi” si può in linea di principio applicare a qualunque “tripletta” di anni dal 1° giugno 2007 in poi (anno di entrata in vigore del Reg. REACH);
- la media dei tre anni deve invece essere calcolata sui 3 anni immediatamente precedenti all’anno di registrazione della sostanza.
Può quindi capitare che in alcuni casi sia necessario registrare sostanze prodotte/importate in quantità inferiore ad 1 tonnellata.
Concludendo, le aziende che hanno fabbricato/importato una sostanza per almeno tre anni di fila, supponendo che abbiano proseguano la fabbricazione/importazione fino al 31 maggio 2018, per essere esenti dall’obbligo di registrazione devono far passare fino a 3 anni (nel peggiore dei casi) senza importare o fabbricare la sostanza in questione (in pratica riprendere a fare business dal 2022 nella peggiore delle ipotesi), prima di poter ricominciare la fabbricazione/importazione sotto la tonnellata annua. Nello stesso identico caso, alle aziende che NON hanno fabbricato/importato una sostanza per almeno tre anni consecutivi è restare sotto la tonnellata annua di fabbricazione/importazione già dal 2019 per non essere soggette all’obbligo di registrazione (in tal caso infatti i quantitativi annui vengono calcolati sulla quantità fabbricata/importata nell’anno di registrazione e non sulla base della media del triennio precedente).
Normachem Srl è pienamente disponibile per supportare le aziende nel verificare i propri obblighi di registrazione anche dopo la data di termine del periodo transitorio (31/05/2018).
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