L’ECHA rende nota la lista delle sostanze altamente preoccupanti che a breve verranno inserite in Candidate List
Aggiunte 7 nuove sostanze e aggiornata la voce relativa al Bisfenolo A
Il Comitato Stati Membri (CSM) di ECHA raggiunge l’accordo per implementare la Candidate List delle sostanze soggette ad autorizzazione in ambito REACH con l’inserimento di 7 nuove sostanze e con l’aggiornamento della voce relativa al Bisfenolo A.
L’ECHA provvederà a rendere ufficiale questo nuovo aggiornamento della Candidate List entro la prima metà di Gennaio 2018.
Le nuove sostanze in procinto di essere aggiunte, faranno salire a 181 il numero complessivo di sostanze altamente preoccupanti (SVHC) presenti in Candidate List e sono quelle di seguito elencate:
- Crisene
- Benz[a]antracene
- 3.Nitrato di cadmio
- 4.Idrossido di cadmio
- 5.Carbonato di cadmio
- 6.Dechlorane Plus(TM)
- Prodotti di reazione di 1,3,4-tiadiazolidina-2,5-ditione, formaldeide e 4-eptilfenolo, ramificato e lineare (RH-HP) [con 4-eptilfenolo, ramificato e lineare in conc. ≥ 0.1% p/p]
Mentre l’aggiornamento della voce relativa al Bisfenolo A è la diretta conseguenza del supporto che il CSM ha dato alla proposta della Germania di identificare ulteriormente tale sostanza come SVHC a causa delle sue proprietà come distruttore del sistema endocrino che possono determinare seri effetti a carico dell’ambiente. Il Bisfenolo A, ricordiamo, era già presente in Candidate List in quanto classificato sia come sostanza reprotossica che come distruttore endocrino con effetti gravi a carico della salute umana.
Ad ogni aggiornamento della Candidate List è nostro dovere ricordare che ogni impresa può essere soggetta all’adempimento di obblighi legali non appena una sostanza viene aggiunta a tale lista.
Questi obblighi possono riguardare sia la sostanza in quanto tale che se contenuta in miscele o in articoli.
In particolare tutti i fornitori di articoli contenenti una sostanza della Candidate List in concentrazioni pari o superiori allo 0.1% (peso/peso) dovranno rispettare gli obblighi di comunicazione nei confronti dei propri clienti e in alcuni casi, se richiesto, anche verso i consumatori (REACH articolo 33). Mentre per i fabbricanti o gli importatori di articoli contenenti una o più SVHC della Candidate list potrebbe esserci l’obbligo di trasmettere una notifica ad ECHA entro sei mesi dalla data di inclusione di tali sostanze (REACH articolo 7.2)
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