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Sicurezza prodotto

La Regione Lombardia ha pubblicato un piano di prevenzione per la gestione in sicurezza delle sostanze soggette ad autorizzazione (REACH)

Utilizzo sicuro di sostanze cancerogene e mutagene: allineamento tra REACH e D.Lgs. 81/08

La Regione Lombardia ha pubblicato, mediante il Decreto n. 9 del 04/01/2024, delle linee di indirizzo per la gestione in sicurezza delle sostanze cancerogene e mutagene elencate in allegato XIV al regolamento REACH (sostanze soggette ad autorizzazione). Lo scopo del documento è aiutare le aziende ad orientarsi negli obblighi derivanti dal Titolo VII del Reg. REACH (autorizzazione), mettendo in evidenza quelle che sono le similitudini con i requisiti del capo II Titolo IX del D.Lgs.81/08 in materia di gestione delle sostanze cancerogene e mutagene.

Nella prima parte del documento vengono affrontate le quattro fasi che costituiscono la procedura di autorizzazione:

  1. Identificazione di SVHC,
  2. Procedura di esame in via prioritaria,
  3. Richiesta di Autorizzazione (unica fase a carico delle aziende),
  4. Concessione di Autorizzazione.

Successivamente viene fatto un quadro di quanto previsto dal Capo II Titolo IX del D.Lgs. 81/08 relativamente alla presenza di agenti cancerogeni e mutageni in ambiente di lavoro.

Nel documento vengono costantemente presentate le similitudini presenti fra la gestione delle sostanze in autorizzazione prevista dal Reg. REACH e la gestione degli agenti cancerogeni e mutageni prevista dal D.Lgs. 81/08, fino a presentare una tabella comparativa al paragrafo 3.

In questa breve news andiamo a riassumere le principali similitudini fra i due approcci:

 

SOSTITUZIONE – USO CONTROLLATO – ESPOSIZIONE CONTROLLATA

L’autorizzazione viene concessa dalla Commissione Europea solo se le aziende richiedenti sono in grado di argomentare l’assenza di sostanze o tecnologie alternative alla sostanza di allegato XIV. Ciò significa che le aziende devono valutare la possibilità di eliminare o sostituire la sostanza di allegato XIV in uso prima di chiedere l’autorizzazione. In assenza di alternative, il dossier di autorizzazione deve prevedere una valutazione del rischio in cui si dimostra che le attuali misure di gestione del rischio e condizioni operative sono tali da garantire una esposizione limitata e quindi una probabilità ridotta di sviluppo di effetti avversi per l’uomo e l’ambiente.

Lo stesso concetto è presente nel D.Lgs. 81/08, infatti all’articolo 235 è presentato l’approccio base da applicare ai cancerogeni e mutageni schematizzato di seguito:

Quindi, in presenza di un agente cancerogeno e mutageno di cat.1A-1B, va innanzitutto valutata la possibile eliminazione/sostituzione. Qualora ciò non fosse possibile, ad esempio per mancanza di soluzioni alternative, la sostanza deve essere usata in un sistema chiuso (es. glove box). Qualora anche questa soluzione tecnica non fosse possibile, l’uso della sostanza deve comunque avvenire implementando delle misure di gestione del rischio tali da ridurre l’esposizione ai valori tecnicamente più bassi possibili. In altre parole, nel contesto della valutazione del rischio derivante dalla presenza di sostanze cancerogene e mutagene, deve essere prevista una valutazione delle alternative possibili e deve essere dimostrato che le misure di gestione del rischio e le condizioni operative sono tali da garantire esposizioni minime.


MONITORAGGIO

Sia nel contesto della domanda di autorizzazione che ad autorizzazione ottenuta, il monitoraggio dell’esposizione dei lavoratori e ambiente è molto importante. Solo così è possibile argomentare che il livello di esposizione dei lavoratori (e dell’ambiente) è mantenuto a livelli accettabili.

Nel contesto della valutazione del rischio, l’art.237 del D.Lgs. 81/08 prevede che il datore di lavoro debba misurare l’esposizione dei lavoratori tramite campionamenti di aria o biomonitoraggi. Ciò, oltre a quantificare l’esposizione dei lavoratori, permette di valutare se le misure di gestione del rischio sono sufficientemente performanti da garantire bassi livelli di esposizione. La valutazione del rischio cancerogeno e mutageno non può quindi essere svolta tramite approcci qualitativi (es. algoritmi), ma solo attraverso la misura dell’esposizione.

Per approfondire le ulteriori similitudini fra gli approcci previsti dalle due normative si rimanda al documento della regione Lombardia disponibile al link a piè di pagina.

Si conclude con una riflessione. Le sostanze elencate in allegato XIV al Reg. REACH (e prima ancora nella candidate list) sono soggette a prescrizioni così rilevanti in quanto i pericoli che le caratterizzano sono altrettanto rilevanti. Ricordiamo infatti che in Allegato XIV sono elencate sostanze classificate cancerogene e mutagene ma anche sostanze caratterizzate da altri pericoli rilevanti come le reprotossiche, gli interferenti endocrini o i PBT-vPvB. Il pericolo cancerogeno e mutageno, nel contesto del Reg. REACH, è quindi equiparato, per grado di preoccupazione, ad altri pericoli oggi non gestiti direttamente dal Capo II del Titolo IX del D.Lgs. 81/08. Questa oggi è una differenza importante che riteniamo debba essere sottolineata ma che probabilmente nel futuro scomparirà. Infatti siamo ormai prossimi al recepimento della DIR (EU) 431/22 che porterà all’ampliamento del campo di applicazione del capo II Titolo IX del D.Lgs. 81/08 agli agenti reprotossici, avvicinandosi di fatto all’approccio definito dal REACH per le “sostanze preoccupanti” e presentato sopra. Fatto questo passo, quanto ancora mancherà all’ulteriore ampliamento del campo di applicazione del Capo II Titolo IX del D.Lgs.81/08 agli interferenti endocrini? Non lo sappiamo, ma probabilmente non molto..
 

Fonte: ATS Brianza (12)

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