Nuove proposte di identificazione come SVHC
L'agenzia Europea della Chimica ha pubblicato 8 nuove proposte di inclusione nell'elenco delle sostanze SVHC.
ECHA ha pubblicato 8 nuove proposte di inclusione nell’elenco delle sostanze SVHC. Riportiamo di seguito l’elenco delle sostanze con i principali settori di utilizzo che potrebbero essere interessati dal provvedimento:
- Benzo[ghi]perylene (CAS 191-24-2): composto facente parte della classe degli IPA, è un costituente del catrame di carbone, alta temperatura (CTPHT);
- Decametilcyclopentasilossano (D5) (CAS 541-02-6): utilizzato comunemente nell’industria cosmetica, ad esempio nei deodoranti, nei prodotti per la cura della pelle e dei capelli.
- Disodio ottaborato (CAS 12008-41-2): utilizzato principalmente nei prodotti insetticidi, antialghe o antimicotici, in forma liquida o solida.
- Dodecametilicloesasilossano (D6) (CAS 540-97-6): utilizzato come monomero nella produzione di polimeri siliconici, come intermedio sintetico, nei prodotti per la cura personale e della casa.
- Etilendiammina (CAS 107-15-3): ampiamente utilizzata nella sintesi chimica.
- Piombo (CAS 7439-92-1): utilizzato nell’edilizia, nell’industria siderurgica e bellica.
- Ottametilciclotetrasilossano (D4) (CAS 556-67-2): utilizzato come monomero nella produzione di materiali polimerici per l’applicazione industriale o medica.
- Terfenile idrogenato (61788-32-7): utilizzato come plastificante in processi di polimerizzazione.
Sottolineiamo che le sostanze sopra elencate non sono ancora identificate come SVHC, poiché le diverse proposte dovranno prima essere valutate dal Comitato degli Stati Membri. Tuttavia, nel caso di esito favorevole e successiva inclusione in Candidate List, sorgerebbero obblighi importanti per le aziende interessate dall’utilizzo di queste sostanze, tra cui ricordiamo:
- Obbligo per importatori/produttori di articoli: notifica delle sostanze SVHC contenute negli articoli in quantità complessivamente superiore ad 1 tonnellata annua e presenti nell’articolo in concentrazioni maggiori dell’0,1% in peso;
- Obbligo per fornitori di articoli: comunicazione al destinatario/al consumatore di informazioni riguardanti la sicurezza qualora sia presente nell’articolo una sostanza SVHC che è contenuta in articoli in concentrazioni superiori allo 0,1 % (p/p). Le informazioni devono comprendere il nome della sostanza.
Inoltre, l’introduzione in Candidate List è il primo passo verso l’eventuale inclusione delle sostanze soggette ad Autorizzazione. Raccomandiamo quindi alle aziende coinvolte di monitorare la situazione, in modo da adeguarsi tempestivamente ad eventuali aggiornamenti.
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Fonte: ECHA
https://echa.europa.eu/it/substances-of-very-high-concern-identification
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