Nuovo aggiornamento dell’All. XVII al REACH (restrizioni) sui nonilfenolietossilati (NPE) negli articoli tessili
Sulla G.U.U.E. del 14 gennaio 2016 (Serie L 9/1) è stato pubblicato il Reg. (UE) 2016/16 recante modifica dell'allegato XVII al Reg. REACH per quanto riguarda l’uso dei nonilfenoli etossilati (NPE) nei prodotti tessili.
Con questo nuovo regolamento viene introdotta la voce 46a nell’All. XVII al REACH la quale stabilisce che “dopo il 3 febbraio 2021, i nonilfenoli etossilati non possono essere immessi sul mercato in articoli tessili che possono ragionevolmente essere lavati in acqua nel corso del loro normale ciclo di vita, in concentrazioni pari o superiori allo 0,01 % in peso del prodotto tessile o di tale articolo tessile o di ogni parte dell’articolo tessile“.
Le deroghe all’applicazione di tale restrizione sono state stabilite per:
• articoli tessili di seconda mano
• nuovi articoli tessili che sono fabbricati senza l’utilizzo di NPE ed esclusivamente con materie tessili riciclate.
Poiché, secondo quanto indicato nel considerando 11, si suppone che i prodotti tessili di seconda mano vengano lavati parecchie volte prima di essere venduti o messi a disposizione a terzi, e che quindi contengano quantità trascurabili di NPE. Analogamente, si suppone anche che i tessuti riciclati contengano quantità trascurabili di NPE.
Infine si richiama l’attenzione sul fatto che per una corretta applicazione delle disposizioni previste dai paragrafi 1 e 2 della voce 46a, viene fornita nel paragrafo 3 la definizione di “articolo tessile” coerentemente con quanto stabilito dal Reg. (UE) n. 1007/2011.
Il testo completo del Reg. (UE) 2016/16 è disponibile al seguente link:
Con questo nuovo regolamento viene introdotta la voce 46a nell’All. XVII al REACH la quale stabilisce che “dopo il 3 febbraio 2021, i nonilfenoli etossilati non possono essere immessi sul mercato in articoli tessili che possono ragionevolmente essere lavati in acqua nel corso del loro normale ciclo di vita, in concentrazioni pari o superiori allo 0,01 % in peso del prodotto tessile o di tale articolo tessile o di ogni parte dell’articolo tessile“.
Le deroghe all’applicazione di tale restrizione sono state stabilite per:
• articoli tessili di seconda mano
• nuovi articoli tessili che sono fabbricati senza l’utilizzo di NPE ed esclusivamente con materie tessili riciclate.
Poiché, secondo quanto indicato nel considerando 11, si suppone che i prodotti tessili di seconda mano vengano lavati parecchie volte prima di essere venduti o messi a disposizione a terzi, e che quindi contengano quantità trascurabili di NPE. Analogamente, si suppone anche che i tessuti riciclati contengano quantità trascurabili di NPE.
Infine si richiama l’attenzione sul fatto che per una corretta applicazione delle disposizioni previste dai paragrafi 1 e 2 della voce 46a, viene fornita nel paragrafo 3 la definizione di “articolo tessile” coerentemente con quanto stabilito dal Reg. (UE) n. 1007/2011.
Il testo completo del Reg. (UE) 2016/16 è disponibile al seguente link:
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