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Sicurezza prodotto

Proposta di restrizione si sostanze CMR nei prodotti tessili

UE: progetto di restrizione dell'OMC sulle CMR nei prodotti tessili

Il 1 ° febbraio 2018, la Commissione Europea (CE) ha presentato un progetto all'Organizzazione mondiale del commercio (OMC) per aggiungere una nuova restrizione nell’allegato XVII del Reg. REACH che riguarda le sostanze pericolose CMR (cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione di categoria 1A o 1B) in indumenti, calzature e in altri prodotti tessili.

Nel 2015 la Commissione europea, in collaborazione con l'ECHA e le varie autorità competenti degli Stati membri, ha identificato un elenco preliminare di sostanze CMR di categoria 1A o 1B potenzialmente presenti in articoli tessili e abbigliamento. Questa è la prima volta che la CE limita un elenco di sostanze CMR (categoria 1A o 1B) a gruppi specifici di prodotti di consumo.

Successivamente, la Commissione ha avviato una consultazione pubblica per raccogliere i commenti delle parti interessate e ha discusso con loro su aspetti specifici della restrizione (compresi i limiti e la disponibilità dei metodi di prova) in un seminario tecnico che si è tenuto nel 2017. Considerando i commenti ricevuti, la Commissione Europea ha elaborato la restrizione, relativa a sostanze CMR negli articoli tessili, per modificare l'allegato XVII del regolamento REACH.

La restrizione riguarderà i seguenti articoli venduti al consumatore:

  • abbigliamento o accessori correlati;
  • tessuti diversi dagli indumenti che, in condizioni d'uso normali o ragionevolmente prevedibili, entrano in contatto con la pelle umana in misura analoga ai vestiti;
  • calzature

e prevede che determinate sostanze (es. metalli pesanti, ftalati, IPA, ecc.) siano presenti in tali articoli in concentrazioni inferiori ad una determinata soglia % w/w.

Nella tabella sottostante sono riassunti le sostanze con i rispettivi valori limiti imposti dalla restrizione:

SOSTANZA N. CAS LIMITE (IN PESO IN MATERIALI OMOGENEI
Cadmio e suoi composti (elencati nell'allegato XVII, voci 28, 29, 30, appendici 1-6)   Cadmio estraibile: 1 mg / kg
Composti di cromo VI (elencati nell'allegato XVII, voci 28, 29, 30, appendici 1-6)   Cromo estraibile VI: 1 mg / kg
Composti dell'arsenico (elencati nell'allegato XVII, voci 28, 29, 30, appendici 1-6)   Arsenico estraibile: 1 mg / kg
Piombo e suoi composti (elencati nell'allegato XVII, voci 28, 29, 30, appendici 1-6)   Piombo estraibile: 1 mg / kg
Benzene 71-43-2 5 mg / kg
Benz [a] antracene 56-55-3 1 mg / kg (ciascuno)
Benz [e] acephenanthrylene 205-99-2
Benzo [a] pirene; benzo [def] crisene 50-32-8
Benzo [e] pirene 192-97-2
Benzo [j] fluorantene 205-82-3
Benzo [k] fluorantene 207-08-9
Crisene 218-01-9
Dibenz [a, h] antracene 53-70-3
a, a, a, 4-tetraclorotoluene; p-cloro-benzotricloruro 5216-25-1 1 mg / kg
a, a, a-trichlorotoluene; benzotricloruro 98-07-7 1 mg / kg
a-clorotoluene; benzylchloride 100-44-7 1 mg / kg
Formaldeide 50-00-0

75 mg / kg
Per giacche, cappotti o rivestimenti:
la data nel periodo compreso tra 24 mesi dopo l'entrata in vigore - 60 mesi dopo l'entrata in vigore: 300 mg / kg

Acido 1,2-benzenedicarbossilico; alchilesteri di-C 6-8 ramificati, ricchi di C 7 71888-89-6

1000 mg / kg
(Singolarmente o in combinazione con altri ftalati in questa voce o in altre voci dell'allegato XVII che sono classificati nella parte 3 dell'allegato VI del regolamento (CE) n. 1272/2008 in una delle classi di pericolo CMR 1A o 1B)

Bis (2-metossietil) ftalato 117-82-8
Diisopentylphthalate 605-50-5
Di-n-pentil ftalato (DPP) 131-18-0
Di-n-esil ftalato (DnHP) 84-75-3
N-metil-2-pirrolidone; 1-metil-2-pirrolidone (NMP) 872-50-4 3000 mg / kg
N, N-dimetilacetammide (DMAC) 127-19-5 3000 mg / kg
N, N-dimethylfomamide; dimetilfomammide (DMF) 68-12-2 3000 mg / kg
1,4,5,8-tetraaminoanthraquinone; CI Dispersione blu 1 2475-45-8 50 mg / kg
Benzenammina, 4,4 '- (4-iminocicloesano-2,5-dienilidenemetilene)
dianilina cloridrato; CIBasic Red 9
569-61-9 50 mg / kg
[4- [4,4'-bis (dimetilammino) benzididrilene] cicloesa-2,5-dien-1-ilidene]
dimetilammonio cloruro; CI Basic Violet 3 con ≥ 0,1% di chetone di Michler
 (numero CE 202-027-5)
548-62-9 50 mg / kg
4-cloro-o-toluidinio cloruro 3165-93-3 30 mg / kg
2-Naphthylammoniumacetate 553-00-4 30 mg / kg
4-metossi-m-fenilene solfato biammonico; 2,4-diamminanisolo solfato 39156-41-7 30 mg / kg
2,4,5-trimetilanilina cloridrato 21436-97-5 30 mg / kg
Chinolina 91-22-5 50 mg / kg

 

La restrizione prevede anche delle esclusioni:

  • Abbigliamento, accessori correlati o calzature, o parti di abbigliamento, relativi accessori o calzature, realizzati esclusivamente in cuoio naturale, pelliccia o cuoio;
  • Elementi di fissaggio non tessili e accessori decorativi non tessili;
  • Indumenti usati, accessori correlati, prodotti tessili diversi da quelli di abbigliamento o calzature;
  • Dispositivi di protezione individuale (DPI) che rientrano nel campo di applicazione del regolamento (UE) 2016/425;
  • Dispositivi medici nell'ambito di applicazione del regolamento (UE) 2017/745;
  • Tessuti monouso (cioè tessuti che sono progettati per essere utilizzati una sola volta o per un periodo limitato e non sono destinati a un uso successivo per lo stesso o simile scopo).

Questa nuova restrizione dovrebbe essere pubblicata nel terzo trimestre del 2018 e prevedrà un periodo di transizione generale di 24 mesi, diventando ufficiale e operativa nel 2020.

Probabilmente verrà emessa anche una linea guida ufficiale da parte della Commissione Europea che chiarirà più nel dettaglio il campo di applicazione della restrizione, esplicitando alcuni esempi pratici.

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