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Sicurezza prodotto

Regolamento (UE) 2023/1464 della Commissione che istituisce la voce di restrizione REACH n. 77 relativa alla formaldeide e prodotti che rilasciano formaldeide

Introdotta una nuova voce di restrizione in allegato XVII del Reg. REACH

È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Regolamento (UE) 2023/1464 della Commissione che modifica l’allegato XVII del Reg. REACH introducendo una nuova voce di restrizione relativa alla formaldeide e ai prodotti che rilasciano formaldeide.

La Commissione ritiene che la nuova voce di restrizione n. 77 si tradurrà in una riduzione degli effetti avversi per la salute: attualmente, infatti, nonostante la sostanza sia classificata come cancerogena, mutagena, sensibilizzante e corrosiva per la pelle, resta ampiamente utilizzata in prodotti per il consumo utilizzati in ambiente chiuso, con una conseguente esposizione significativa del pubblico. Tra questi prodotti troviamo adesivi e sigillanti, inchiostri, biocidi e disinfettanti, cosmetici, detergenti e fragranze, ma anche pannelli a base legno, mobili, pavimenti, carta da parati, parti di veicoli stradali e aeromobili, prodotti tessili e in pelle. La Commissione ha ritenuto pertanto necessario introdurre una misura di controllo a tutela della salute dei consumatori europei, vietando l’immissione sul mercato di articoli che rilasciano formaldeide oltre una certa soglia.

Secondo il Regolamento (UE) 2023/1464, all’allegato XVII del REACH viene dunque aggiunta la seguente voce:

«77. Formaldeide N. CAS 50-00-0 N. CE 200-001-8 e sostanze che rilasciano formaldeide

1. Non è ammessa l’immissione sul mercato dopo il 6 agosto 2026 in articoli se, nelle condizioni di prova specificate nell’appendice 14, la concentrazione di formaldeide rilasciata da tali articoli è superiore a:

a) 0,062 mg/m3 per i mobili e gli articoli a base di legno;

b) 0,080 mg/m3 per gli articoli diversi dai mobili e dagli articoli a base di legno.

Il primo comma non si applica:

a) agli articoli in cui la formaldeide o le sostanze che rilasciano formaldeide sono esclusivamente presenti in natura nei materiali con cui sono prodotti gli articoli;

b) agli articoli destinati esclusivamente all’uso all’aperto in condizioni prevedibili;

 c) agli articoli da costruzione utilizzati esclusivamente al di fuori dell’involucro edilizio e della barriera al vapore e che non emettono formaldeide nell’aria degli ambienti chiusi;

d) agli articoli destinati esclusivamente all’uso industriale o professionale, a meno che la formaldeide da essi rilasciata non comporti l’esposizione del pubblico in condizioni d’uso prevedibili;

e) agli articoli per i quali si applica la restrizione di cui alla voce 72;

f) ai biocidi che rientrano nell’ambito di applicazione del regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (*);

g) ai dispositivi che rientrano nell’ambito di applicazione del regolamento (UE) 2017/745;

h) ai dispositivi di protezione individuale che rientrano nell’ambito di applicazione del regolamento (UE) 2016/425;

i) agli articoli destinati a venire a contatto, direttamente o indirettamente, con i prodotti alimentari che rientrano nell’ambito di applicazione del regolamento (CE) n. 1935/2004;

j) agli articoli usati. 2. Non è ammessa l’immissione sul mercato dopo il 6 agosto 2027 in veicoli stradali se, nelle condizioni di prova specificate nell’appendice 14, la concentrazione di formaldeide all’interno di tali veicoli è superiore a 0,062 mg/m3.

Il primo comma non si applica:

a) ai veicoli stradali destinati esclusivamente all’uso industriale o professionale, a meno che la concentrazione di formaldeide all’interno di tali veicoli non comporti l’esposizione del pubblico in condizioni d’uso prevedibili;

b) ai veicoli usati.

Viene inoltre aggiunta al regolamento REACH l’appendice 14 relativa ai metodi di prova per la quantificazione della formaldeide rilasciata nell’aria degli ambienti chiusi dagli articoli oggetto della sopra descritta restrizione.

Alla luce dell’ampio impiego di formaldeide e di sostanze che rilasciano formaldeide, al fine di attenuare le ripercussioni negative e ridurre i costi per i settori interessati, nonché di concedere ai portatori di interessi tempo sufficiente per attuare la restrizione, la Commissione ha ritenuto opportuno prevedere un periodo di adeguamento di 36 mesi per tutti i settori. Tuttavia, per i veicoli stradali, la proroga si estende a 48 mesi a causa dei lunghi tempi di sviluppo e commercializzazione, degli elevati requisiti per i materiali nell’industria automobilistica e delle complesse catene di approvvigionamento.

Il regolamento entrerà in vigore il 3 agosto 2023.


Fonte: Gazzetta dell'Unione europea

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