Nuova Direttiva delegata (UE) 2024/232 che modifica l’allegato III della Direttiva RoHS II
Dalla Commissione Europea la direttiva delegata che istituisce esenzioni per Pb e Cd in profili in plastica di PVC recuperato
È stata pubblicata sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione Europea la Direttiva delegata (UE) 2024/232 della Commissione che modifica la Direttiva 2011/65/UE (RoHS II).
La nuova direttiva riguarda l’esenzione sulla restrizione, per le apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE) di categoria 11, di piombo e cadmio nei profili in plastica contenenti miscele prodotte a partire polivinile (PVC) recuperato. L’esenzione sarà in vigore fino al 28 maggio 2028.
L’allegato III della direttiva 2011/65/UE è così modificato:
Esenzione |
Ambito e date di applicazione |
|
<<46 |
Cadmio e piombo nei profili in plastica contenenti miscele prodotte a partire da rifiuti di cloruro di polivinile (in appresso “PVC rigido recuperato”), utilizzati per finestre e porte elettriche ed elettroniche, la cui concentrazione nel materiale in PVC rigido recuperato non supera lo 0,1 % in peso per il cadmio e l’1,5 % in peso per il piombo. A decorrere dal 28 maggio 2026 il PVC rigido recuperato da finestre e porte elettriche ed elettroniche è utilizzato esclusivamente per la produzione di nuovi articoli delle categorie specificate all’allegato XVII, voce 63, punto 18, lettere da a) a d), del regolamento (CE) n. 1907/2006. I fornitori di articoli in PVC contenenti PVC rigido recuperato con una concentrazione di piombo pari o superiore allo 0,1 % in peso del materiale in PVC provvedono, prima di immettere tali articoli sul mercato, affinché essi rechino in modo visibile, leggibile e indelebile la marcatura: “Contiene ≥ 0,1 % di piombo”. La marcatura è apposta sull’imballaggio dell’articolo se non è possibile apporla sull’articolo per le caratteristiche di quest’ultimo. I fornitori di articoli in PVC contenenti PVC rigido recuperato presentano alle autorità nazionali preposte all’applicazione della legge, su loro richiesta, prove documentali a sostegno delle dichiarazioni attestanti che il PVC presente in tali articoli è stato oggetto di recupero. A sostegno di tali dichiarazioni, per gli articoli in PVC prodotti nell’Unione possono essere utilizzati certificati rilasciati da sistemi attestanti la tracciabilità e il contenuto di recupero, come quelli elaborati conformemente alla norma EN 15343:2007 o a norme riconosciute equivalenti. Le dichiarazioni secondo le quali il PVC presente negli articoli importati è stato oggetto di recupero devono essere accompagnate da un certificato rilasciato da un organismo terzo indipendente che fornisca un’attestazione equivalente della tracciabilità e del contenuto riciclato. |
Si applica alla categoria 11 e scade il 28 maggio 2028.». |
Gli Stati membri avranno tempo fino al 31 luglio 2024 per adottare e pubblicare le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva e, dal 1°agosto 2024, si impegnano ad applicarne le disposizioni.
Fonte: Commissione europea
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