Promemoria: RoHS2 novità rispetto alla RoHS1
I cambiamenti introdotti dalla direttiva RoHS2
A cura della dott.ssa Cristina Sancolodi
Il Decreto Legislativo n. 27/2014 ha attuato la direttiva 2011/65/UE (RoHS 2) sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE).
Lo scopo delle restrizioni è quello di contribuire alla tutela della salute umana e dell’ambiente, compresi il recupero e lo smaltimento ecologicamente corretti dei rifiuti di AEE. RoHS2 e RAAE2 sono ora direttive completamente separate e sono state recepite da due decreti attuativi ( D.lgs. 27/2014 e D.Lgs. 49/204) diversamente da quanto era avvenuto con la RoHS1 (D.Lgs. 151/2005).
Le modifiche più significative apportate sono:
Dal 22 luglio 2014 la RoHS2 si applica anche ai dispositivi medici (categoria 8) e agli strumenti di monitoraggio e controllo (cat. 9) non industriali. Le prossime scadenze saranno quelle del 22 luglio 2016 per l’applicazione del decreto ai dispositivi medico-diagnostici in vitro e del 22 luglio 2017 per i strumenti di monitoraggio e controllo industriali (cat.9).
Per ulteriori informazioni:
Il Decreto Legislativo n. 27/2014 ha attuato la direttiva 2011/65/UE (RoHS 2) sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE).
Lo scopo delle restrizioni è quello di contribuire alla tutela della salute umana e dell’ambiente, compresi il recupero e lo smaltimento ecologicamente corretti dei rifiuti di AEE. RoHS2 e RAAE2 sono ora direttive completamente separate e sono state recepite da due decreti attuativi ( D.lgs. 27/2014 e D.Lgs. 49/204) diversamente da quanto era avvenuto con la RoHS1 (D.Lgs. 151/2005).
Le modifiche più significative apportate sono:
- Nuova definizione di apparecchiatura elettrica elettronica
- Apposizione della marcatura CE
- Preparazione del fascicolo tecnico
- Procedure per assicurare nel tempo la conformità della produzione in serie
- Elenco dinamico delle sostanze soggette a restrizione
Dal 22 luglio 2014 la RoHS2 si applica anche ai dispositivi medici (categoria 8) e agli strumenti di monitoraggio e controllo (cat. 9) non industriali. Le prossime scadenze saranno quelle del 22 luglio 2016 per l’applicazione del decreto ai dispositivi medico-diagnostici in vitro e del 22 luglio 2017 per i strumenti di monitoraggio e controllo industriali (cat.9).
Per ulteriori informazioni:
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