Definiti i criteri per la salute e la sicurezza degli studenti impegnati nell'alternanza scuola-lavoro
Pubblicato in Gazzetta il D.m. 3/11/2017 n° 195 del Ministero dell'Istruzione.
Con il Decreto del 3 Novembre 2017 n° 195, il Ministro dell’Istruzione, di concerto con il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali e il Ministro per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione, ha definito i diritti e i doveri degli studenti in regime di alternanza scuola-lavoro.
L’articolo 5 del suddetto Decreto, che entra in vigore oggi, venerdì 5/01/2018, definisce i criteri per garantire la salute e la sicurezza agli studenti impegnati nei percorsi di alternanza scuola-lavoro. In particolare:
- la formazione generale ai sensi dell’art. 37 del D.Lgs. 81/08 deve essere erogata preventivamente dall’istituto scolastico. La competenza per la realizzazione di tali corsi è in capo al Dirigente scolastico;
- la formazione specifica deve essere integrata con l’ingresso nella struttura ospitante (azienda). Al fine di ridurre i costi alle aziende, è possibile per le aziende prevedere per gli studenti in alternanza scuola-lavoro:
- dei corsi di formazione specifica erogati da enti formatori accreditati secondo quanto stabilito dall’ASR del 21/12/2011,
- di svolgere i corsi in modalità e-learning,
- promuovere forme più idonee di collaborazione, integrazione e compartecipazione finanziaria da determinarsi in sede di convenzione tra la struttura ospitante e l’istituto scolastico;
- il numero di studenti ammesso in una struttura ospitante è adeguato alla capacità strutturale e tecnologica dell’azienda, alla sua organizzazione e alla tipologia di rischio in cui l’azienda è inserita. Il rapporto studenti/tutor non dovrà comunque essere superiore a 5 a 1 per le aziende a rischio alto, 8 a 1 per le aziende a rischio medio e 12 a 1 per le aziende a rischio basso;
- gli studenti sono regolarmente assicurati presso l’INAIL contro infortuni e malattie professionali e coperti da assicurazione per la responsabilità civile verso terzi, con gli oneri a carico dell’istituto scolastico. La copertura assicurativa riguarda anche attività svolte al di fuori della struttura ospitante purché queste siano contemplate nella convenzione stipulata tra azienda e istituto scolastico. Agli studenti in alternanza viene garantita altresì la sorveglianza sanitaria come stabilito dal D.Lgs. 81/08.
FONTE: Gazzetta Ufficiale (http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2017/12/21/17G00214/sg)
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