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Ambiente

L’UE rinforza il suo impegno contro la deforestazione

Nuovi obblighi di dovuta diligenza si applicheranno ad una serie di prodotti collegati al rischio deforestazione

Nel suo percorso verso la sostenibilità, l’Unione Europea conferma la centralità del dovere di diligenza: si tratta del processo attraverso cui l’azienda identifica, previene, mitiga e rende conto di come affronta i potenziali o effettivi impatti negativi (ambientali e sociali) nelle proprie operazioni e nella propria catena di approvvigionamento.

Fino ad oggi, l’UE contava due regolamenti che imponevano alle aziende di applicare la due diligence (DD): il Regolamento (UE) 2017/821 - EU CMR ed il Regolamento (UE) 995/2010 - EUTR. Il primo stabilisce obblighi di dovuta diligenza nella supply chain per gli importatori di alcuni minerali e metalli ed è particolarmente familiare alle aziende dei settori automotive ed elettronico, principe l’ambito ICT. Il secondo, maggiormente concentrato sugli impatti ambientali, stabilisce obblighi di dovuta diligenza per gli operatori che commercializzano legno e prodotti derivati e risulta quindi particolarmente significativo per il comparto dell’arredo.

Nel febbraio dello scorso anno, è stata pubblicata la proposta di direttiva relativa al dovere di diligenza delle imprese ai fini della sostenibilità – CSDD, che imporrebbe a talune aziende europee e non europee (sulla base di criteri di dimensione e rilevanza del settore) l’obbligo di adottare i principi di DD rispetto ad una serie di rischi ambientali e sociali, introducendo così il concetto di un “dovere di diligenza orizzontale”. La proposta è oggetto di vivace discussione tra le parti interessate ed il legislatore, nella ricerca di un equilibrio tra la necessità di una reale efficacia dello strumento legislativo e l’impatto economico sulle aziende: si stima un impatto diretto su 15.400 aziende, da sommare all’impatto indiretto su tutte le aziende facenti parte delle supply chain.

I mesi scorsi hanno segnato un ulteriore passo avanti nel potenziamento dello strumento di dovuta diligenza, con la pubblicazione del Regolamento (UE) 2023/1115, che abroga l’EUTR ampliando l’approccio europeo di lotta alla deforestazione.

L’UE riconosce nella deforestazione un importante contributo alla crisi climatica globale, perché aumenta le emissioni di gas a effetto serra e diminuisce la resilienza ai cambiamenti climatici. Inoltre, essa riduce in modo sostanziale la biodiversità, la resilienza a malattie e organismi nocivi e danneggia le comunità locali che dipendono dagli ecosistemi forestali. La lotta alla deforestazione è quindi considerata parte integrante del raggiungimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile SDG 15 (uso sostenibile dell’ecosistema terrestre), SDG 13 (azione per il clima), SDG 12 (consumo e produzione responsabili), SDG 2 (eliminazione della fame), SDG 3 (salute e benessere).

Per combattere la deforestazione, il regolamento introduce obblighi di dovuta diligenza per l’immissione sul mercato, la messa a disposizione sul mercato e l’esportazione di alcuni prodotti il cui consumo europeo è più importante in termini di cause della deforestazione a livello mondiale. Tali prodotti sono identificati nell’Allegato I del regolamento attraverso il codice doganale e sono riconducibili alle seguenti materie prime: bovini, cacao, caffè, palma da olio, gomma, soia, legno. Attenzione: l’elenco dei prodotti interessati include anche i derivati da queste materie prime, come ad esempio glicerolo (ex 290545), pneumatici (ex 4011, ex 4012) e pallet (4415).

Un altro aspetto importante è che il dovere di diligenza si applicherà non solo all’immissione sul mercato UE di tali prodotti, ma anche alla messa a disposizione, coinvolgendo quindi direttamente anche i commercianti.

In questo regolamento la DD è intesa come lo strumento attraverso cui l’operatore dimostrerà che i prodotti di interesse sono associati ad un rischio deforestazione nullo o trascurabile (“prodotto a deforestazione zero”). In assenza di questo requisito, il prodotto non potrà essere immesso sul mercato/messo a disposizione/esportato. Pertanto, una nota peculiare di questa dovuta diligenza è che le procedure di mitigazione del rischio dovranno essere applicate e divenire efficaci prima dell’immissione sul mercato o dell’esportazione al fine di raggiungere un livello di rischio nullo o trascurabile.

Operatori e commercianti invieranno alle autorità nazionali una dichiarazione di dovuta diligenza, redatta secondo l’Allegato II del regolamento, attraverso interfaccia elettronica dello sportello unico per le dogane.

Gli obblighi descritti diventeranno efficaci a decorrere dal 30 dicembre 2024, con un periodo di adeguamento ulteriormente esteso per le PMI. È importante osservare che l’implementazione di un sistema di dovuta diligenza è un processo complesso, che richiede tempistiche importanti. Raccomandiamo quindi alle aziende di verificare la lista di prodotti interessati valutando fin da ora le proprie responsabilità rispetto al nuovo regolamento.
 

Fonte: Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

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