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Sicurezza prodotto

Otto nuove sostanze candidate ad entrare in Allegato XIV

Otto nuove sostanze candidate ad entrare in Allegato XIV

ECHA invita ad inviare entro il 2 maggio 2022 le osservazioni su otto sostanze estremamente preoccupanti candidate ad entrare nell’Allegato XIV del regolamento REACH.

• Etilendiammina (CAS 107-15-3) utilizzata come inibitore di corrosione, coadiuvante di processo, utilizzato nel controllo dell’emissione di odori;
Piombo (CAS 7439-92-1) utilizzato nella produzione di batterie, nelle saldature, in talune leghe metalliche (es.: ottone), nella produzione di parti di automobili e dispositivi elettronici;
Glutaraldeide (CAS 111-30-8) utilizzato come detergente e biocida, agente per la concia delle pelli, nei polimeri e nello sviluppo di film a raggi X;
2-(4-tertbutilbenzil)propionaldeide utilizzata come fragranza nei prodotti per la pulizia e profumatori d’ambiente, e nei cosmetici;
Diisoesilftalato (CAS 71850-09-4) utilizzato come lubrificante e plastificante;
Sale sodico dell’acido ortoborico(CAS 13840-56-7) utilizzato come solvente e inibitore di corrosione;
2-metil-1-(4-metiltiofenil)-2-morfolinopropan-1-one (CAS 71868-10-5) utilizzato come foto-iniziatore in vernici ad indurimento UV, inchiostri e adesivi;
2-benzil-2-dimetilamino-4'-morfolinobutirrofenone utilizzato come foto-iniziatore in vernici ad indurimento UV, inchiostri e adesivi.

Il processo di autorizzazione prevede quattro fasi:

2022.02.28.fasi


Attualmente il processo si pone in FASE II, in cui ECHA ha appena pubblicato le sue osservazioni. Secondo quanto stabilito dall’articolo 58, ECHA invita tutte le parti interessate a presentare entro tre mesi da tale pubblicazione (2 maggio 2022) osservazioni riguardanti, in particolare, gli usi che dovrebbero essere esentati dall’obbligo d’autorizzazione per poi inviare alla Commissione una raccomandazione aggiornata in funzione delle informazioni acquisite. Una volta che una sostanza viene inserita in allegato XIV per poterla utilizzare sarà possibile presentare una domanda di autorizzazione, tale domanda deve essere valutata.

valutata dal comitato per la valutazione dei rischi (RAC) e dal comitato per l’analisi socio-economica (SEAC), con il supporto del segretariato dell’ECHA. Nell’ambito di questo processo, è organizzata una consultazione per raccogliere informazioni su possibili sostanze o tecnologia alternative per gli usi richiesti. Dopo circa 1 anno la domanda può essere accolta se le motivazioni presentate risultano valide oppure respinta poiché vi è evidenza di possibili alternative all’utilizzo della sostanza.


Fonte: ECHA

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