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10) I valori limite di esposizione professionale

Nella scorsa puntata di questa rubrica dedicata al rischio chimico abbiamo trattato l’argomento della prevalutazione o valutazione preliminare del rischio, addentrandoci nel tema degli algoritmi/modelli.

Oggi faremo un passettino in avanti poichè andremo a parlare di quello che è il cuore di una buona valutazione: ossia la stima dell’esposizione dei lavoratori condotta mediante misure reali della concentrazione delle sostanze in aria, a contatto cutaneo, o nei liquidi biologici. Tale stima risulta però è fine a se stessa se non abbiamo un parametro di ponderazione con il quale confrontarci, quello che in gergo è chiamato VALORE LIMITE DI ESPOSIZIONE PROFESSIONALE. Il non superamento di questo limite dovrebbe garantire al lavoratore una condizione di salute e sicurezza.

Nel presente articolo tratteremo dunque le principali tipologie di valori limite esistenti ed alcune considerazioni in merito al loro utilizzo.

 

Definizioni e tipologie di valore limite

All’ interno dell’Unione Europea le regole per effettuare una corretta valutazione del rischio chimico sono contenute in specifici Regolamenti, Direttive o Raccomandazioni e in Italia in atti di recepimento degli stessi (ad. Es. Decreti Leggi o Decreti Ministeriali). In relazione ai valori limite di esposizione la normativa comunitaria è costituita da molteplici Direttive che sono state recepite in Italia e raccolte nell’Allegato XXXVIII del D.Lgs. 81/2008 e smi.  

A questo si aggiunge anche il contributo del Regolamento REACH sulle sostanze chimiche, il quale prevede la formulazione da parte del registrante/importatore di nuovi limiti di esposizione, anche in questo caso con valenza legale.

 

1) Definizioni da D.Lgs. 81/2008 e smi (Testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro)

VLEP - Valore Limite di Esposizione Professionale: se non diversamente specificato, il limite della concentrazione media ponderata nel tempo di un agente chimico nell’aria all’interno della zona di respirazione di un lavoratore in relazione ad un determinato periodo di riferimento. Tali limiti possono essere suddivisi in due grandi categorie:

a) Limite della concentrazione media ponderata nel tempo: è un valore di concentrazione che rappresenta la media pesata in un determinato arco di tempo. Le concentrazioni in aria sono generalmente indicate in mg/m3 o µg/m3 per i composti liquidi e solidi e in ppm/ppb per le sostanze allo stato gassoso;
b) Limite della concentrazione in relazione ad un determinato periodo di riferimento: il legame tra valore limite e periodo di riferimento è dettato dalle caratteristiche di pericolosità degli agenti chimici e quindi alla manifestazione di effetti sulla salute dell’uomo su breve e/o lungo periodo.

All’interno di queste categorie è inoltre possibile identificare ulteriori suddivisioni in base al periodo di esposizione:

a) Valore limite mediato nel tempo rispetto ad una giornata lavorativa: definito come la concentrazione media ponderata nel tempo misurata o calcolata rispetto ad una giornata lavorativa (in genere 8 ore);
b) Valore limite mediato nel tempo rispetto a un breve periodo di esposizione: definito come la concentrazione media ponderata nel tempo misurata o calcolata rispetto a un breve periodo di tempo (in genere 15 minuti);
c) Valore limite di soglia: definito come la concentrazione che non deve essere superata durante qualsiasi momento dell’esposizione lavorativa.

In riferimento al contatto cutaneo non sono ad oggi presenti VLEP specifici in quanto il processo di derivazione degli stessi e i dati ad oggi disponibili non permettono ancora di sviluppare adeguatamente questo aspetto. È però presente una annotazione “pelle” che evidenzia situazioni di possibile assorbimento attraverso la cute, la quale deve essere presa in considerazione.

 

BLV- Biological Limit Value: il limite della concentrazione del relativo agente, di un suo metabolita, o di un indicatore di effetto, nell’appropriato mezzo biologico.

Tali valori di riferimento risultano fondamentali nel monitoraggio biologico, definito come ”la valutazione dell’esposizione attraverso la misura di una sostanza (xenobiotico) o dei suoi prodotti di trasformazione metabolica in compartimenti biologici eticamente raggiungibili o attraverso la misura di effetti biologici riferibili alla sostanza stessa”.

Il monitoraggio biologico del lavoratore risulta ad oggi l’unico metodo per poter quantificare l’assunzione totale da parte del lavoratore (per tutte e tre le vie di esposizione: inalatoria, cutanea ed ingestiva). Tuttavia definire BLV è un processo molto complesso e per questo motivo ad oggi non risultano presenti più di 50 valori biologici di riferimento nell’intero panorama mondiale.

 

2) Definizioni da SCOEL (Scientific Committee on Occupational Exposure Limits)

IOEL - Indicative Occupational Exposure Limit Value: relativi alle sostanze chimiche con soglia, valori basati sulle informazioni presenti in letteratura relative alla salute, non obbligatori, non ponderati sulla base di dati socio-economici e di fattibilità tecnica.

BOELV - Binding Occupational Exposure Limit Value: relativi alle sostanze chimiche senza soglia, valori basati su dati socio-economici e di fattibilità tecnica, obbligatori da applicare negli Stati membri.

La definizione adottata da SCOEL riporta che l’obiettivo di impostare limiti di esposizione per le vie aeree consiste nel considerare che un’esposizione, anche se ripetuta con regolarità per tutta una vita di lavoro, non porti ad effetti negativi sulla salute delle persone esposte e/o della loro progenie, in qualsiasi momento (per quanto può essere previsto dallo stato contemporaneo della conoscenza). Anche questi si suddividono in 3 tipologie: valore limite mediato nel tempo rispetto ad una giornata lavorativa, valore limite mediato nel tempo rispetto a un breve periodo di esposizione, e valore limite di soglia.

 

3) Definizioni da Reg. REACH (CE) n. 1907/2006

DNEL - Derived No-Effect Level: è il livello di esposizione alla sostanza al di sopra del quale l’uomo non dovrebbe essere esposto.

DMEL - Derived Minimal Effect Level (DMEL): definito come il livello dei rischi di riferimento che si ritiene susciti poca preoccupazione in relazione a un determinato scenario di esposizione o livello di esposizione corrispondente a un basso rischio, possibilmente teorico.

In applicazione del Reg. REACH è presente anche una nuova tipologia di limite (DMEL), che si applica in relazione alle sostanze chimiche senza effetto soglia. Il suo rispetto non è indicazione di non effetto ma comunque è utile per individuare le misure di gestione dei rischi più adeguate.

Esistono diversi DNEL in base alla via di esposizione: inalazione, dermica, orale; in base alla durata: long term (lungo termine), acute (acuto); in base al tipo di effetto: sistemic (effetto sistemico), local (locale) e per due diversi tipi di potenziali utilizzatori: lavoratori e popolazione generale.

 

4) Altri Valori Limite: raccomandati, indicativi o consigliati

In altri casi si parla di limite raccomandato, indicativo o consigliato se il valore limite non è previsto da alcuna norma di legge, ma gode comunque di un diffuso riconoscimento in ambito scientifico. In molti casi tuttavia, o per l’inclusione nei contratti collettivi di lavoro o perché specificatamente richiesto dagli organismi preposti al controllo, può essere previsto il rispetto anche di questi ultimi (vedi la tabella riassuntiva dei vari organismi europei e nazionali con i relativi valori limite).

Tra tutti i più riconosciuti a livello mondiale vi sono i limiti predisposti dall’ACGIH.

TLV-TWA - Threshold Limit Value – Time Weightened Average: concentrazione atmosferica di gas, vapori, nebbie, fumi e polveri, alla quale può essere esposta, per un turno lavorativo di 8 ore, per una settimana lavorativa di 40 ore e per tutta la vita lavorativa, la massima parte dei lavoratori sani, senza danno alla salute.

TLV-STEL - Threshold Limit Value – Short Time Exposure Limit: concentrazione più elevata a cui i lavoratori possono essere esposti per 15 minuti senza andare incontro ad una irritazione intollerabile, a danni cronici o irreversibili dei tessuti, ad una narcosi di grado sufficiente per comportare un rischio di infortunio, ad una diminuzione delle loro capacità di salvarsi in caso di necessità, ad una riduzione della loro efficienza al lavoro a condizione che essi non siano esposti per più di un numero di volte definito nel corso della giornata e senza un intervallo di tempo minimo definito fra esposizioni successive e a condizione che l’esposizione giornaliera media non superi “il limite medio ponderato.

TLV-Ceiling - Threshold Limit Value – Ceiling: la concentrazione che non dovrebbe essere mai superata durante l’esposizione lavorativa.

 

Conclusioni

I valori limite di esposizione assumono quindi un ruolo fondamentale nel contesto della valutazione del rischio in ambito occupazionale. Tali valori puntuali rappresentano il riferimento quantitativo da utilizzare in relazione alle misurazioni delle concentrazioni degli agenti chimici eventualmente presenti nell’area di lavoro. Sarà in questo modo possibile comprendere quantitativamente il livello di salubrità dell’area di lavoro e/o il corretto funzionamento dei sistemi prevenzione e protezione (ad es. ventilazione generale e aspirazione localizzata).

Le indicazioni per svolgere tale confronto/valutazione sono contenute nella norma UNI EN 689:2019, che contiene poi anche tutte le informazione su come progettare una corretta strategia di campionamento e relazione i dati ottenuti.

Diventa quindi di fondamentale importante avere a disposizione questi dati e renderli parte integrante del nostro inventario degli agenti chimici”.

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