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2) Il processo di valutazione del rischio chimico e cancerogeno/mutageno in 7 passaggi

Continuiamo la nostra rubrica dedicata alla valutazione del rischio chimico presentando i concetti fondamentali del nostro progetto di aggiornamento della valutazione del rischio da agenti chimici e cancerogeni/mutageni in modo integrato e continuativo. In questo articolo lo mostreremo tramite una breve descrizione dei singoli processi, ma tutto ciò non finisce qui: tutti gli argomenti che tratteremo in questa puntata saranno oggetto dei prossimi appuntamenti.

Il processo di valutazione del rischio chimico ai sensi del D.Lgs. 81/08 e smi è un processo molto articolato e complesso, ma – seguendo il Tommaso pensiero - potrebbe essere semplificato e riassunto come riportato di seguito:

1) Predisposizione di un inventario degli agenti chimici e cancerogeni/mutageni: si raccolgono le informazioni relative ai prodotti utilizzati in Azienda, comprensive delle classificazioni di pericolosità aderenti al Reg. CLP, i valori limite di esposizione, le caratteristiche chimico-fisiche, ecc.;

2) Contestualizzazione dei prodotti chimici in relazione ai lavoratori: si provvede a collezionare tutte le informazioni per descrivere come vengono utilizzati i prodotti chimici. Alcuni dati importanti sono relativi ai gruppi omogenei di esposizione, alle mansioni, alle aree/reparti in cui avviene l’uso, ai quantitativi e alle frequenze di lavoro, alle misure di gestione del rischio applicate, ecc.;

3) Verifica preliminare dell’adeguatezza delle misure di gestione del rischio: in tale fase si verificano le condizioni minime dal punto di vista della prevenzione e della protezione. In relazione al TUS (Testo Unico sulla Sicurezza) si fa riferimento a tutti quegli adempimenti che rientrano nei concetti di adeguatezza dell’ambiente di lavoro e rispetto delle misure igieniche;
Con la presenza degli scenari di esposizione tale fase di valutazione preliminare viene notevolmente migliorata in quanto nelle e-SDS saranno indicate tutte le OC e le RMM necessarie per utilizzare la sostanza chimica in azienda e che il datore di lavoro dovrà considerare come requisiti minimi di sicurezza; inoltre fanno parte di questo processo tutti gli adempimenti relativi alle sostanze in autorizzazione/restrizione e a quello con lo status di intermedi per i quali è fondamentale verificare l’applicazione delle condizioni strettamente controllate (SCC);

4) Valutazione del rischio approfondita: il rispetto dei requisiti di sicurezza indicati nello scenario di esposizione non sono sempre esaustivi. Il contesto lavorativo specifico dell’azienda infatti non può essere considerato dal fabbricante che elabora lo scenario di esposizione di una sostanza. Per questo motivo si deve procedere con una valutazione approfondita al fine di definire le misure di gestione del rischio specifiche per l’Azienda legate a fattori aggiuntivi, come ad esempio l’uso di molteplici sostanze chimiche (es. reattività, sinergie), la presenza di misure di gestione del rischio non contemplate nello scenario di esposizione, le categorie sensibili, l’integrazione con altri rischi (es. ergonomia, rumore), ecc.. La valutazione del rischio chimico per la salute viene condotta in diversi modi che possono andare dall’utilizzo di un modello di calcolo per la stima del rischio (es. Movarisch, Cheope, INRS, ecc.) al confronto con i valori di concentrazione di agenti chimici misurati in aria, sulla cute o mediante monitoraggio biologico. Questi ultimi devono essere pensati, strutturati e svolti secondo le indicazioni contenute nella norma UNI EN 689:2019;

5) Qualifica di rischio: grazie all’unione e integrazione delle informazioni precedentemente riassunte, sarà possibile identificare il grado di rischio e quantificare il rischio residuo. Le qualifiche di rischio risultano per il TUS rischio irrilevante/superiore all’irrilevante per la salute e basso/non basso per la sicurezza.

6) Gestione del rischio: se il rischio non risulterà non irrilevante e non basso si dovranno applicare tutte le misure di gestione del rischio secondo la seguente scala di priorità come indicato negli Artt. 225, 226, 229, 230 del D.Lgs. 81/2008 e smi:
- sostituzione/eliminazione del prodotto pericoloso;
- applicazione di misure di prevenzione;
- applicazione di misure di protezione collettiva;
- adozione di corretti DPI;
- applicazione della Sorveglianza Sanitaria.

7) Per quanto riguarda gli agenti cancerogeni la differenze sostanziali riguardano:
- l’impegno al fine di sostituire/eliminare il prodotto classificato cancerogeno o mutageno, applicare il “ciclo chiuso” o misure tecniche al fine di ottenere il contenimento dell’esposizione al più basso valore tecnicamente possibile (art. 235)
- l’impossibilità di uso dei modelli di qualifica del rischio in quanto si esige esplicitamente la valutazione dell’esposizione (art. 236)
- istituzione della cartella sanitaria e di rischio (art. 243) e del registro degli esposti (art. 243).

Il tutto con lo scopo di garantire un livello di rischio residuo accettabile, sia per la salute che per la sicurezza.

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